L’estinzione della società inglese e i suoi effetti nel processo italiano

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La cancellazione di una società di diritto inglese dal registro tenuto da Companies House avviene tramite una procedura chiamata “dissolution” a seguito della quale essa cessa giuridicamente di esistere a tutti gli effetti.

Nel diritto italiano la cancellazione di una società dal registro delle imprese ha effetti definitivi e irrevocabili e i soci subentrano negli eventuali rapporti giuridici preesistenti all’estinzione. In forza di ciò, i soci di una società italiana succedono nelle obbligazioni sociali nei limiti di quanto ricevuto a seguito della liquidazione, o illimitatamente se illimitatamente responsabili pendente societate.

Al contrario, con la dissolution la società inglese perde la personalità giuridica, cessando di esistere come soggetto di diritto per qualsiasi rapporto giuridico attivo o passivo. Allo stesso modo si interrompe definitivamente ogni collegamento tra società e soci, i quali non subentrano in nessun tipo di rapporto facente capo alla società estinta. I beni e i diritti della società dissolved diventano “beni vacanti” a disposizione della Corona; la loro amministrazione è affidata al Treasury Solicitor che, a seconda della convenienza li amministra liberamente e può anche rinunciarvi.

L’effetto devolutivo a favore della Corona può essere paralizzato dalla procedura di restoration, che consente di reintegrare ad esistenza la società con effetti retroattivi.
Tramite la restoration la società inglese viene nuovamente iscritta nel registro imprese ed è ricostituita la situazione giuridica precedente alla cancellazione, come se quest’ultima non fosse mai avvenuta.

La differente portata giuridica della cancellazione nel diritto inglese fa sì che non sia possibile iniziare o proseguire un’azione giudiziale nei confronti di una società oggetto di dissolution, e nemmeno agire contro i suoi soci, posto che essi cessano qualunque collegamento con la società cancellata.

Sarà quindi necessario procedere previamente, qualora ve ne siano i presupposti, con la restoration, onde richiamare ad esistenza la società con effetti ex tunc. Solo dopo la restoration la società inglese potrà essere nuovamente soggetto attivo o passivo di diritto e rivestire la qualità di parte processuale.

Tale pacifico principio è stato richiamato dalla giurisprudenza italiana che, nell’ambito di un processo instaurando contro una società inglese, dopo la cancellazione di essa dal registro di Companies House ha ritenuto inammissibile la richiesta di notifica dell’atto di citazione a giudizio alla legale rappresentante ed ai soci. Si tratterebbe infatti di una notifica giuridicamente inesistente, perché fatta nei confronti di soggetti che più nulla hanno a che fare con una soggetto giuridico estinto. Correttamente quindi il giudice italiano ha ritenuto che solo all’esito della procedura di restoration la società inglese possa essere convenuta quale parte nel processo.

Lara Garlassi
Avvocato in Reggio Emilia
lgarlassi@sabrinamalaguti.com