L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, nota come Brexit, ha generato una serie di complessità nei rapporti commerciali e fiscali.
Uno degli aspetti critici riguarda il rimborso dell’IVA per gli operatori economici italiani e britannici che operano nei reciproci territori. Affrontando questa sfida, Italia e Regno Unito hanno recentemente concluso un accordo di reciprocità che stabilisce le basi per l’erogazione dei rimborsi IVA dopo la Brexit.
Il percorso verso questo accordo è stato delineato fin dai primi giorni della Brexit. Con l’entrata in vigore dell’Accordo di recesso tra l’Unione europea e il Regno Unito il 1° febbraio 2020, il Regno Unito è stato considerato un Paese terzo rispetto all’UE. Durante il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare sotto le regole doganali e fiscali dell’UE, tuttavia, con l’avvento del nuovo anno, ha cessato di far parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
Questo cambiamento ha reso necessaria l’adozione di misure specifiche per garantire la continuità degli scambi commerciali e la fluidità dei rimborsi IVA. In risposta a questa esigenza, Italia e Regno Unito hanno negoziato un accordo di reciprocità che è entrato in vigore il 7 febbraio 2024, attraverso lo scambio di Note Verbali tra i rappresentanti dei due Paesi.
Le Note Verbali sottolineano l’impegno dei due Governi nel garantire che gli operatori economici italiani e britannici possano continuare a beneficiare dei rimborsi IVA per gli acquisti effettuati nel territorio dell’altro Paese. Entrambi i Governi hanno riconosciuto formalmente i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, assicurando così una base legale stabile per l’attuazione dell’accordo.
Un punto cruciale evidenziato nelle Note Verbali riguarda il rispetto delle legislazioni nazionali e internazionali. L’accordo sarà implementato nel rispetto delle normative italiana e britannica, così come del diritto internazionale applicabile. Ciò garantisce che l’accordo sia conforme agli standard legali e che sia in grado di resistere a eventuali controversie o sfide legali.
È fondamentale sottolineare che l’accordo di reciprocità non comporterà oneri aggiuntivi per i bilanci dei due Paesi. Questo è stato un punto cruciale durante le negoziazioni, poiché entrambi i Paesi cercavano di proteggere i propri interessi finanziari senza gravare ulteriormente sulle risorse statali.
In base all’accordo, gli operatori economici stabiliti in Italia possono presentare istanze di rimborso IVA al Regno Unito in conformità con le normative britanniche. Allo stesso modo, gli operatori stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richieste di rimborso IVA in base all’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, che richiama il primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 dello stesso decreto. È importante notare che le richieste di rimborso devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010, garantendo così un processo chiaro e ben definito per entrambe le parti coinvolte.
In conclusione, l’accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione delle relazioni fiscali tra i due Paesi dopo la Brexit. Fornendo una base legale solida e rispettando le normative nazionali e internazionali, questo accordo offre una certezza e una chiarezza fondamentali per gli operatori economici che operano tra Italia e Regno Unito, contribuendo così alla promozione del commercio e degli investimenti reciproci.
Marina d’Angerio,
Dottoressa Commercialista e Chartered Accountant