In Uzbekistan, non sono previsti specifici programmi di promozione degli investimenti esteri. Le disposizioni sugli obiettivi strategici per attrarre investimenti esteri in entrata, compreso l’elenco dei settori prioritari dell’economia, nonché quelle sulle misure per promuovere le attività di investimento, sono contenute in varie leggi e altri strumenti giuridici.
Gli investimenti esteri sono regolati principalmente dalla Legge sugli Investimenti e Attività di Investimento n.598 del 25 dicembre 2019 (Legge sugli investimenti). La legge sugli investimenti stabilisce gli standard per il trattamento e la protezione degli investitori e degli investimenti esteri. La legge sugli investimenti contiene disposizioni a protezione degli investitori contro l’esproprio e una clausola di stabilizzazione di 10 anni. Inoltre, e’ previsto il diritto dell’investitore estero di stipulare accordi di investimento con lo Stato che, a determinate condizioni, possono prevedere garanzie e preferenze aggiuntive.
Detta legge non prevede una procedura rigorosa per l’ammissione di investimenti esteri. Tuttavia, l’accesso degli investitori stranieri ad alcuni settori dell’economia può essere limitato o vietato. Questi settori comprendono la protezione della salute pubblica, della flora e della fauna, dell’ambiente, nonché la protezione degli interessi di sicurezza nazionale della Repubblica dell’Uzbekistan. Inoltre, disposizioni sugli investimenti esteri possono essere trovate nella legislazione di settore, come la Legge sugli accordi di condivisione della produzione n. 312-II del 7 dicembre 2001.
Per facilitare la comprensione del quadro normativo uzbeko in materia, l’Agenzia per la promozione degli investimenti presso il Ministero degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell’Uzbekistan mantiene un elenco di legislazioni nazionali sugli investimenti esteri.
Il Ministero degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell’Uzbekistan e’ responsabile della regolamentazione degli investimenti esteri in entrata, mentre L’Agenzia per la promozione degli investimenti del Ministero degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell’Uzbekistan si occupa della promozione di tali attivita’.
I trattati bilaterali e multilaterali di investimento dell’Uzbekistan non identificano l’organo statale che deve essere adito nel caso di una controversia con un investitore straniero. Tuttavia, secondo il Decreto Presidenziale n. DP-5415 del 13 aprile 2018, il Ministero della Giustizia è l’organo statale autorizzato a rappresentare l’Uzbekistan negli arbitrati di investimento e a mantenere i contatti con altri organi governativi in relazione a procedimenti arbitrali potenziali e in corso.