Un contribuente societario diventa residente ai fini fiscali secondo il diritto nazionale se ha (1) la sede legale o (2) la sede di direzione effettiva in Svizzera. Per i contribuenti residenti, l’imposta sul reddito delle società è in linea di principio applicata al reddito mondiale.
La residenza fiscale per la sede di direzione effettiva è generalmente valutata in base al luogo in cui si svolgono le operazioni quotidiane e la gestione centrale. Le attività puramente amministrative e le riunioni del consiglio di amministrazione non sono considerate fattori decisivi.
Alcuni trattati sono stati rivisti per includere lo standard dello strumento multilaterale (MLI) dell’OCSE per la residenza e richiedono una procedura di mutuo accordo (ad esempio, il trattato con il Messico).
Un contribuente societario non residente sarà soggetto a una responsabilità fiscale limitata in Svizzera se si avvale di (1) una stabile organizzazione o una sede d’affari o (2) una proprietà immobiliare in Svizzera.
La definizione di stabile organizzazione è ampiamente in linea con la definizione standard fiscale internazionale (“sede fissa di affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è interamente o parzialmente esercitata”).
La Svizzera non ha applicato la nuova definizione di stabile organizzazione del MLI o dell’OCSE MC 2017 nei nuovi trattati e non ha attualmente alcun obiettivo di politica fiscale in tal senso.