Al fine di ridurre le formalità burocratiche previste per la comunicazione del beneficiario effettivo finale (UBO) al Registro delle Imprese rumeno ai sensi della legge n. 129/2019, che recepisce la quarta direttiva AML (direttiva (UE) 2015/849) del Parlamento Europeo, il Parlamento Rumeno ha approvato la legge n. 108 (“Legge n. 108/2020”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale rumena n. 588 del 6 luglio 2020 ed entrata in vigore il 9 luglio 2020.
Secondo le statistiche del Registro delle Imprese, nel 2020 oltre il 95% delle società a responsabilità limitata registrate nel Registro delle Imprese rumeno aveva persone fisiche come azionisti. Per queste società, i beneficiari effettivi finali dovrebbero risultare nelle informazioni già registrate presso il Registro delle Imprese. Di conseguenza, la Legge n. 108/2020 rimuove l’onere di comunicazione dell’UBO al Registro delle Imprese nei casi descritti di seguito.
Un altro effetto della Legge n. 108/2020 è l’eliminazione dei costi aggiuntivi relativi alla preparazione e presentazione delle dichiarazioni degli UBO.
Il cambiamento più significativo introdotto dalla Legge n. 108/2020 è la rimozione del requisito che prevede l’annuale presentazione della comunicazione degli UBO al Registro delle Imprese rumeno, poiché le persone giuridiche sono già tenute ad effettuare tali comunicazioni in caso di modifiche.
Ai sensi della Legge n. 108/2020, le società devono presentare una dichiarazione dei beneficiari effettivi in due casi: qualora vi sia la costituzione di una società presso il Registro delle Imprese rumeno e ogni volta in cui viene fatta una modifica relativa al beneficiario effettivo.
Non devono, invece, presentare la dichiarazione degli UBO:
- Le amministrazioni autonome (in rumeno: regii autonome), le società nazionali e le società interamente o principalmente possedute dallo stato rumeno; e
- gli enti giuridici di proprietà esclusiva di persone fisiche, se gli azionisti di tali enti sono i beneficiari effettivi finali. Tuttavia, se gli azionisti non sono beneficiari effettivi finali delle società, tale esenzione non si applica.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria, in caso di mancata comunicazione dei beneficiari effettivi, il Registro delle Imprese rumeno ha l’obbligo di compilare d’ufficio il registro relativo agli UBO, sulla base dei documenti che sono stati presentati insieme alla domanda di costituzione o, nel caso in cui le società siano già state costituite, sulla base dei documenti registrati presso il Registro delle Imprese.
In caso di modifiche ai dati identificativi dell’UBO, occorre inviare la dichiarazione aggiornata al Registro delle Imprese entro 15 giorni dalla data delle modifiche.