Resident Non Dom e Trust esteri_ Budget 2024

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Modifica al regime fiscale dei non domiciliati: Sommario

Dal 6 aprile 2025, il principio attuale della tassazione “Remittance basis” sarà eliminato per i Resident Non Dom.

Sarà sostituito da un nuovo regime di redditi e capital gain esteri (FIG) di 4 anni per coloro che diventano residenti fiscali nel Regno Unito dopo un periodo di 10 anni di non dom UK.

Gli individui idonei non pagheranno imposte sugli income e gain esteri che si verificano nei primi 4 anni di residenza fiscale nel Regno Unito e potranno trasferire questi fondi in UK senza ulteriori oneri. Non saranno soggetti a tassazione anche per le distribuzioni di trust non residenti. Continueranno, tuttavia, a pagare le imposte sui redditi e plusvalenze conseguiti nel Regno Unito.

Chi sarà idoneo di beneficiare del nuovo regime?

Gli individui che al 6 aprile 2025 hanno meno di 4 anni di residenza fiscale nel Regno Unito (dopo 10 anni di non dom) potranno usufruire di questo nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza residuo rispetto a quei 4 anni.

Questo significa che coloro che NON sono stati domiciliati nel Regno Unito per almeno 10 anni e che alla data del 6 Aprile 2025 diventano residenti UK, per ulteriori 4 anni, potranno non pagare le imposte sui loro redditi e capital gain esteri (inclusi quelli derivanti dai trust) e li potranno portare in Inghilterra senza dover pagare alcuna imposta.

Cosa succede a chi non sarà idoneo per rientrare nel nuovo regime?

Dal 6 aprile 2025, la protezione dalla tassazione sui redditi e plusvalenze future all’interno di strutture di trust sarà rimossa per tutti gli individui attualmente non domiciliati o considerati domiciliati che non soddisfano i requisiti per il nuovo regime FIG di 4 anni.

I redditi e capital gain esteri che si verificano nelle strutture di trust non residenti dal 6 aprile 2025 saranno tassati “arising basis”. Questo è lo stesso principio secondo cui i redditi e i guadagni dei trust sono tassati sui UK domiciled settlors o transferors  nel regime attuale.

I FIG che si sono verificati nel trust o nella struttura fiduciaria prima del 6 aprile 2025 saranno tassati sui donatori o beneficiari in caso di distribuzione.

Relief fiscali per coloro che non saranno idonei per il nuovo regime:

  • Gli individui che, al 6 aprile 2025, desidereranno passare dal principio della “remittance basis” al principio della “arisng basis” e non saranno idonei per il nuovo regime FIG di 4 anni, pagheranno solo per l’anno fiscale 2025-2026, le imposte sul 50% del loro reddito estero. Questa riduzione si applicherà solo ai redditi esteri: non potra’ essere utilizzata per i capital gains esteri che saranno, invece, tassati in modo ordinario.

Dal 2026-27 in poi, le imposte saranno dovute su tutti i redditi mondiali.

  • Dal 6 aprile 2025, un individuo che non è, o che cessa di essere, idoneo per il nuovo regime FIG di 4 anni sarà tassato sui guadagni esteri in maniera ordinaria.
  • Transitoriamente, gli individui che hanno optato per la remittance basis potranno aggiornare il valore di un bene/asset detenuto al 5 aprile 2019 per riflettere il suo valore effettivo a quella data, al fine di determinare le imposte dovute in caso di successiva vendita (l’agevolazione consiste nel realizzare un minore capital gain).
  • Dal 6 aprile 2025, gli individui che sono stati tassati secondo il principio della remittance basis potranno richiedere di pagare un’imposta ad aliquota ridotta del 12% sui redditi e capital gains esteri, maturati prima del 6 aprile 2025, che porteranno in UK in base a un nuovo Temporary Repatriation Facility (TRF) disponibile per gli anni fiscali 2025-26 e 2026-27. Il TRF non si applicherà ai redditi e capital gains esteri antecedenti al 6 aprile 2025 generati all’interno di Trust e strutture fiduciarie.

Trust non residenti

Redditi e Capital gains

Secondo le regole attuali, i trust non residenti nel Regno Unito, istituiti da un individuo non domiciliato nel Regno Unito, beneficiano dello status di “trust protetto”. L’effetto generale dello status di trust protetto è che, nonostante il concedente possa trarre vantaggio dal trust, eventuali FIG (Fiduciary Income and Gains) che sorgano all’interno della struttura del trust non sono attribuiti al concedente e quindi non tassati su di lui.

Secondo le proposte del governo, queste protezioni dei trust cesseranno di applicarsi. Ciò significa che eventuali FIG che sorgano all’interno di trust estero, dopo il 6 aprile 2025, saranno tassabili se il settlor è residente nel Regno Unito a meno che il regime FIG quadriennale non si applichi all’individuo.

Eventuali redditi e capital gain esteri sorti all’interno di un trust protetto e non residente prima del 6 aprile 2025 non saranno tassati a meno che non vengano distribuiti o vengano fatte distribuzioni ai beneficiari che sono stati residenti nel Regno Unito per più di quattro anni (dopo aver trascorso 10 anni da non Dom).

I beneficiari ed i settlors che rientrano nel regime FIG quadriennale potranno ricevere tali redditi e capital gain, a partire dal 6 aprile 2025 e fino ad un periodo massimo di 4 anni, senza pagare alcuna imposta nel Regno Unito.

Coloro che beneficiano di questo regime non dovranno pagare imposte nel Regno Unito, ma saranno introdotte alcune regole specifiche che disciplineranno come questi benefici possono essere trattati in futuro.

Riassumiamo, ora, le imposte a cui saranno soggetti i settlor residenti in UK di trust  esteri a seconda che rientrino o meno nel nuovo schema FIG quadriennale.

Si prospettano, quindi, due casi:

Caso Uno: Attuali non domiciliati, che non saranno idonei per il regime FIG quadriennale a partire dal 6 aprile 2025 (poiché l’anno fiscale 2024/25 è almeno il loro quarto di residenza nel Regno Unito).

Caso Due: Attuali non domiciliati, che saranno idonei per il regime FIG quadriennale a partire dal 6 aprile 2025 (poiché l’anno fiscale 2024/25 sarà il loro terzo (o meno) di residenza nel Regno Unito).

Imposta Caso Uno Caso due
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inheritance tax

Per quanto riguarda gli asset posseduti dal trust estero che sono situati al di fuori del Regno Unito e conferiti nel trust prima del 6 aprile 2025 Nessuna IHT è dovuta: continuerà a considerarsi un excluded property trust.

 

Qualora il settlor aggiunga asset situati al di fuori del Regno Unito dopo il 5 aprile 2025:

 

Una tassa di successione sarà addebitata all’ingresso di ciascun assets se il settlor è già soggetto a IHT UK su base mondiale secondo la proposta regola di tassazione decennale delle successioni.

 

Potrebbero applicarsi le imposte decennali di anniversario e di uscita degli assets aggiunti dopo il 6 Aprile 2025.

 

I beni/assets aggiunti nei 7 anni precedenti la morte del settlor potrebbero anche creare esposizione alle imposte di successione nell’asse ereditario dello stesso.

Per quanto riguarda gli asset posseduti dal trust estero che sono situati al di fuori del Regno Unito e conferiti nel trust prima del 6 aprile 2025 Nessuna IHT è dovuta: continuerà a considerarsi un excluded property trust.

 

Qualora il settlor aggiunga asset situati al di fuori del Regno Unito dopo il 5 aprile 2025:

 

Una tassa di successione sarà addebitata all’ingresso di ciascun assets se il settlor è già soggetto a IHT UK su base mondiale secondo la proposta regola di tassazione decennale delle successioni.

 

Potrebbero applicarsi le imposte decennali di anniversario e di uscita degli assets aggiunti dopo il 6 Aprile 2025.

 

I beni/assets aggiunti nei 7 anni precedenti la morte del settlor potrebbero anche creare esposizione alle imposte di successione nell’asse ereditario dello stesso.

 

 

Income Tax

Se il trust è settlor-interested, tutti i redditi che sorgono all’interno del trust dopo il 5 aprile 2025 saranno attribuiti al settlor residente nel Regno Unito e tassati secondo “arising basis”.

 

La regola transitoria secondo la quale solo il 50% del reddito estero è soggetto a tassazione nel Regno Unito potrebbe essere applicabile per l’anno fiscale 2025/26 se il settlor non è considerato domiciliato nel Regno Unito secondo le regole attuali e richiede l’applicazione della remittance basis nel 2024/25 (ma attendiamo  dettagli su come questa regola transitoria si applichera’ ai trust).

Se il settlor residente nel Regno Unito è soggetto al regime FIG quadriennale, non sarà tassato sui redditi non UK che si trovano in un trust offshore settlor-interested.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Gain tax

Se il trust è settlor-interested  per l’imposta sulle plusvalenze (cosa che riguarderà la stragrande maggioranza dei trust, anche se non sono settlor-interested per l’imposta sul reddito), tutti capital gain che sorgeranno nel trust, dopo il 5 aprile 2025, saranno attribuiti al settlor residente nel Regno Unito e tassate “arising basis”.

 

 

Se il settlor residente nel Regno Unito è soggetto al regime FIG quadriennale, non sarà tassato sui capital gain  esteri  generati dal trust offshore settlor-interested.

 

Considerazioni finali

Le recenti dichiarazioni sul regime fiscale dei non domiciliati del Budget di Primavera avranno implicazioni significative per i trust offshore e i loro settlor che sono o potrebbero diventare residenti fiscali nel Regno Unito. Potremo comprendere appieno la portata di tali implicazioni solo dopo la pubblicazione del disegno di legge, sia riguardo al regime FIG quadriennale che alle proposte modifiche all’IHT. Potremmo non avere molta certezza riguardo a quest’ultimo per un po’ di tempo, poiché il governo intende avviare un periodo di consultazione.

I non domiciliati residenti nel Regno Unito interessati potrebbero voler considerare alternative ai trust una volta che la loro capacità di istituire un trust settlor-interested  sarà revocata a partire dal 6 aprile 2025.

Eliminando il regime del trust protetto, il governo renderà i trust offshore pienamente soggetti alle severe regole antielusione del Regno Unito applicabili ai settlor ai fini delle imposte sul reddito e sulle plusvalenze. Queste regole sono notoriamente complesse e punitive. Comprendere come la propria struttura si inserisce in questi regimi non è mai stato così urgente.

Marina d’Angerio,
Dottore Commercialista