Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la tanto attesa Guida che riguarda le persone che rientrano nella definizione di persona con diritto di soggiorno “Zambrano” ai sensi dell’Appendice UE.
In seguito al caso “Zambrano”, ai sensi della normativa dell’Unione Europea un cittadino non UE che fornisce assistenza a un cittadino britannico in qualita’ di “primary carer” puo’ ottenere il diritto di soggiorno nel Regno Unito. Il diritto di soggiorno in questione è stato recentemente incorporato nella legislazione nazionale con il Regolamento 16 delle Immigration (European Economic Area) Regulations 2016. In base alle disposizioni dell’Appendice UE pubblicate in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE, una persona che soddisfa la definizione di “persona con diritto di soggiorno Zambrano” può presentare domanda per ottenere il Settled Status nel Regno Unito.
Sfortunatamente, però, l’Appendice UE ha precluso la possibilità di rientrare sotto questa definizione a chi era già in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi delle norme sull’immigrazione.
In una nota sentenza del 2021, la High Court ha considerato la definizione di “persona con diritto di soggiorno Zambrano” contenuta nell’Appendice UE. Secondo tale normativa, una persona con un permesso ottenuto al di fuori dell’Appendice UE non poteva rientrare nella definizione di “person with a Zambrano right to reside”. Nella pronuncia della High Court, si e’ ritenuto che tale definizione non fosse conforme al diritto dell’Unione Europea. A seguito di detta pronuncia, il Segretario di Stato e’ stato invitato a rivalutare la definizione di persona con diritto di soggiorno Zambrano.
Il Segretario di Stato ha impugnato la decisione. La Corte d’Appello ha, tuttavia, confermato che il Segretario di Stato ha erroneamente interpretato la normativa domestica riguardante i Regolamenti SEE 2016 ma le previsioni dell’Appendice UE non sono state ritenute contrarie al diritto UE.
Sebbene il Segretario di Stato dovesse rivalutare la definizione di cui sopra, il tribunale non ha fornito nessuna indicazione su come e se le regole EUSS dovessero essere modificate.
Il 13 giugno 2022, la Segreteria di Stato ha pubblicato una guida aggiornata con la quale ha confermato il risultato della revisione delle previsioni contenute nell’Appendice UE.
Il diritto di soggiorno derivante dal caso Zambrano non sorge quando una persona che si trova a prestare assistenza e’ in possesso di un permesso di soggiorno in base a un’altra procedura.
La direzione che la Segretaria di Stato ha deciso di seguire è piuttosto restrittiva e sottolinea le limitazioni che i carer Zambrano incontravano in precedenza in base al diritto UE. E’ stato confermato che gli Zambrano carers non hanno il diritto di acquisire un diritto di residenza permanente ai sensi del diritto UE.
La loro inclusione nell’EUSS e’ stata ritenuta una “disposizione nazionale generosa”, basata sull’intenzione di proteggere coloro che risiedevano nel Regno Unito entro la fine del periodo di transizione in virtù del diritto di soggiorno Zambrano basato sul diritto UE.
Il risultato è che non verranno apportate modifiche alle disposizioni dell’Appendice UE.
I richiedenti potranno presentare una domanda come Zambrano carers solo se, entro la fine del periodo di transizione (ovvero il 31 dicembre 2020) e per tutto il periodo di riferimento, non erano in possesso di un permesso di ingresso o di soggiorno nel Regno Unito (a meno che non si tratti di un permesso ai sensi dell’Appendice UE) e qualora soddisfino gli altri requisiti rilevanti del Regolamento 16 dei Regolamenti SEE.
Nonostante il termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito dell’EU Settlement Scheme fosse il 30 giugno 2021, la guida, pubblicata il 13 giugno 2022, afferma che per un periodo di sei settimane fino al 25 luglio 2022, sara’ possibile presentare o ripresentare domanda nell’ambito dell’EUSS in qualità di “persona con diritto di soggiorno Zambrano” purche’ vi siano ragionevoli motivi per non aver rispettato il termine iniziale per la presentazione della domanda.