Il 4 marzo 2024, l’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ha apportato diverse modifiche alle situazioni in cui viene contestato giudizialmente il nome di una societa’ registrata.
Prima di tali modifiche, per contestare la denominazione di una società registrata era necessario dimostrare che l’uso di tale denominazione nel Regno Unito avrebbe potuto trarre in inganno, implicando un collegamento tra la società e il richiedente. Ad oggi e’ possibile una tale contestazione anche nel caso in cui la denominazione sia idonea a trarre in inganno il pubblico nel Regno Unito o all’estero.
Ora anche le persone che erano membri o amministratori della società registrata al momento della registrazione della ragione sociale possono essere chiamati come convenuti nelle cause per la contestazione del nome della societa’, invece, in precedenza, potevano essere citati solo i soci e gli amministratori ancora in carica.
In precedenza, i convenuti potevano difendersi da una azione di contestazione del nome sostenendo che la societa’:
- ha iniziato a fare trading con quel nome;
- sta iniziando a svolgere una attivita’ e ha gia’ sostenuto ingenti costi di avviamento; e
- stava facendo traing con quel nome ma ora e’ inattiva.
I convenuti in procedimenti gia’ avviati che si sono protratti oltre la data di attuazione del 4 marzo 2024 non possono più avvalersi di questa difesa.