La Financial Markets Law Committee (FMLC) ha recentemente pubblicato un documento sui doveri di buona fede nei contratti finanziari all’ingrosso sulla base degli orientamenti giurisprudenziali dei tribunali inglesi.
Nel documento, riguardante questo importante settore del diritto, la FMLC osserva che secondo la visione tradizionale del diritto inglese l’ambito del dovere di buona fede è piuttosto ristretto e di applicazione limitata quando si conducono affari nei mercati finanziari all’ingrosso.
Il documento si sofferma sulla recente giurisprudenza dei tribunali inglesi, avente ad oggetto la natura e l’entità del dovere di buona fede. Dall’analisi emerge che:
- Il diritto contrattuale inglese non prevede un dovere di buona fede generalmente applicabile;
- i doveri di buona fede possono pregiudicare un contratto concluso in un mercato finanziario all’ingrosso mediante una clausola implicita o mediante un accordo contrattuale esplicito; e
- in particolare, è probabile che i tribunali implichino un dovere di buona fede solamente nell’ambito di un contratto relazionale, ossia un contratto a lungo termine che richiede una fiducia e collaborazione continua tra le parti.
- Il documento considera anche il connesso dovere di razionalità applicato all’esercizio delle discrezionalità contrattuali – il cosiddetto dovere di Braganza: il processo decisionale deve essere razionale in senso pubblicistico, e ogni decisione deve essere presa razionalmente, in buona fede, ed essere coerente con l’oggetto del contratto.
Il documento esamina i casi in cui è stata accertata l’esistenza del dovere, ma conclude che non esiste una dottrina generale dell’abuso di diritto né un obbligo generale di agire ragionevolmente.
Il documento sottolinea che, nei mercati finanziari all’ingrosso, l’obbligo non si applica all’esercizio di un diritto contrattuale assoluto, ad esempio, il diritto di recesso, diritto che una parte dovrebbe essere libera di esercitare senza limitazioni.