Regno Unito: come prepararsi alla fine del periodo di transizione

Home / Blog / Regno Unito: come prepararsi alla fine del periodo di transizione

La fine del periodo di transizione è prevista per il 31 dicembre 2020. Se L’Unione Europea ed il Regno Unito non raggiungeranno un accordo prima di tale data, potranno verificarsi dei problemi riguardanti i futuri scambi commerciali. Si parla di un probabile accordo anche se risulta difficile prevederne il contenuto. Al contrario, risulta piuttosto chiara la legislazione applicabile al Regno Unito e come questa cambierà alla fine del periodo di transizione.

Il governo ha pubblicato alcune guide riguardanti novità in una vasta gamma di materie, di seguito riportate. Le società dovranno tenersi aggiornate sui cambiamenti legislativi, sia nel Regno Unito che nell’Unione Europea.

Bozza dei Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020

La bozza dei Regolamenti sulla protezione, la privacy ed i mezzi di comunicazione elettronici 2020 prevede la modifica dei Regolamenti Brexit sulla protezione dei dati del 2019, per modificare i riferimenti alla data di uscita al giorno di completamento IP. Altre modifiche:

  • Adeguamento alla decisione della Corte di Giustizia dell’UE in Schrems II che ha previsto l’abrogazione dello scudo UE-USA per la privacy e aggiornamento delle relative questioni nella precedente legislazione;
  • Adeguamento alla decisione di adeguatezza del Giappone che è stata confermata dopo i Regolamenti Brexit sulla protezione dei dati del 2019;
  • Disposizioni di trasferimento per i dati delle forze dell’ordine per includere gli stati dello Spazio Economico Europeo;
  • affidamento a BCR non approvate dall’ICO dopo la fine del periodo di transizione, a condizione che sia stata validamente effettuata una notifica all’ICO e che l’ICO le abbia approvate.

I tribunali minori potranno non conformarsi alle decisioni della CGUE

Il governo ha presentato al Parlamento i European Union (Withdrawal) Act 2018 (Relevant Court) (Retained EU case law) Regulations 2020. I regolamenti prevedono che “i tribunali rilevanti”, la Corte Suprema e l’Alta Corte di Giustizia scozzese possano discostarsi dalla giurisprudenza della CGUE in alcune circostanze.

I tribunali rilevanti comprendono la Corte d’Appello di Inghilterra e Galles ed i tribunali equivalenti del Regno Unito, che dovranno applicare il medesimo test previsto per la Corte Suprema per potersi discostare dalla giurisprudenza della CGUE, chiedendosi se sia giusto procedere in tale direzione.

Se, invece, si intende discostarsi dalla giurisprudenza inglese, sarà possibile farlo solamente nel rispetto del consueto ordine dei precedenti.

In particolare, sembra che sia possibile per la Corte d’Appello non conformarsi alle decisioni della CGUE senza dover adire la Corte Suprema. In precedenza, solamente la Corte Suprema poteva prendere decisioni contrastanti con la giurisprudenza dell’UE.

Bozza dei Regolamenti riguardanti le merci qualificate dell’Irlanda del Nord ai sensi del disegno di legge sul mercato interno del Regno Unito

La bozza dei Definition of Qualifying Northern Ireland Goods (EU Exit) Regulations 2020 definisce le merci qualificate dell’Irlanda del Nord ai sensi del disegno di legge sui mercati interni del Regno Unito, che vieta nuovi controlli e qualsiasi controllo esistente utilizzato per la prima volta sulle merci qualificate dell’Irlanda del Nord e applica ad essi i principi di riconoscimento reciproco e non discriminazione.

Secondo i Regolamenti, una merce qualificata dell’Irlanda del Nord può essere:

  • un bene legalmente importato in Irlanda del Nord e non soggetto a controllo doganale (diverso dalle procedure doganali per il controllo sull’esportazione); o
  • un bene che è stato elaborato in Irlanda del Nord (compreso l’assemblaggio, l’adattamento ad altri beni e il trattamento).

Il memorandum esplicativo afferma che ciò è in linea con l’approccio adottato per le merci dell’UE in arrivo in Gran Bretagna per la prima metà del 2021.

Guida del Dipartimento per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport sulla Direttiva sull’eCommerce

Il Dipartimento per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) ha pubblicato una guida aggiornata sull’applicazione della Direttiva sull’eCommerce dopo la fine del periodo di transizione. Dopo aver confermato che il principio del paese d’origine non troverà più applicazione, ha consigliato:

  • ai provider online di controllare se rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva e, in tal caso, di verificare la sede dei loro servizi;
  • ai provider ISS stabiliti nel Regno Unito di verificare i requisiti legali previsti dai paesi dell’Unione Europea nei quali operano. Tali requisiti possono riguardare le informazioni online, la pubblicità, gli acquisti ed i contratti. Tali provider saranno, inoltre, soggetti a schemi di “autorizzazione preventiva”, come i requisiti relativi alle licenze nei paesi dell’Unione Europea.
  • Ai provider ISS con sede nel Regno Unito di assicurarsi di disporre di procedimenti per monitorare la conformità a i requisiti previsti da altri paesi dello SEE in caso di loro modifica.

La guida conferma che il governo non ha, al momento, intenzione di modificare le previsioni della Direttiva che riguardano la responsabilità degli intermediari e che vietano la previsione di un obbligo generale di monitoraggio.

Linee guida aggiornate sulle trasmissioni ed i VOD dalla fine del periodo di transizione

Il governo ha ripubblicato la guida sulle regole per il broadcast ed i video on-demand (VOD) dopo la fine del periodo di transizione.

La Direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) non si applicherà nella giurisdizione del Regno Unito per le trasmissioni nell’Unione Europea. I venti paesi che hanno aderito alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (ECTT) devono consentire la libertà di ricezione ai servizi sotto la giurisdizione del Regno Unito e viceversa. I servizi del Regno Unito disponibili nell’UE avranno bisogno di una licenza Ofcom per i servizi ricevibili nel Regno Unito e in altri paesi ECTT e licenze separate per i servizi ricevibili nei paesi dell’UE non ECTT. I servizi dell’UE disponibili nel Regno Unito trasmessi da un paese ECTT non avranno bisogno di licenze aggiuntive, ma i servizi dagli stati non ECTT avranno bisogno di una licenza Ofcom. Il Regno Unito continuerà a consentire la ricezione senza licenza.

L’ECTT non riconosce la libertà di ricezione per i servizi VOD. Questi dovranno continuare a rispettare le norme sulla giurisdizione della Direttiva AVMS. La regolamentazione e l’autorizzazione dei servizi VOD saranno determinate nei singoli stati.

Dal 1 ° gennaio 2021, i servizi potranno ancora beneficiare della giurisdizione della direttiva AVMS in uno Stato membro dell’UE anche se la loro sede principale è nel Regno Unito, qualora soddisfino i requisiti relativi alla giurisdizione previsti dagli articoli 2(3) e 2(4).

ADR for Consumer Disputes (Extension of Time Limits for Legal Proceedings) (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2020

I regolamenti sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori modifica:

  • Il Limitation Act del 1980;
  • Il Foreign Limitation Periods Act del 1984;
  • Il Prescription and Limitation (Scotland) Act del 1973; e
  • Il Limitation (Northern Ireland) Order del 1989.

Tali regolamenti hanno rimosso i riferimenti alla Direttiva ADR e prevedono che il termine legale applicabile per l’avvio di procedimenti giudiziari possa essere esteso solo nei casi in cui il consumatore sia residente nel Regno Unito e utilizzi i servizi di un fornitore ADR autorizzato nel Regno Unito.

Guida dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale sulla proprietà intellettuale dopo la fine del periodo di transizione

L’Ufficio per la Proprietà Intellettuale (IPO) ha pubblicato un aggiornamento relativo alla proprietà intellettuale dopo la fine del periodo di transizione. Di seguito le modifiche principali:

  • Gli avvocati del Regno Unito non potranno più rappresentare nuovi clienti in relazione a nuove domande o procedimenti dinanzi all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).
  • L’IPO sta valutando la possibilità di apportare modifiche agli indirizzi di servizio dopo la fine del periodo di transizione.
  • Al termine periodo di transizione verranno creati diritti di marchio e di design registrati equivalenti per le registrazioni UE. Dopo la fine del periodo di transizione, sarà previsto un periodo di 9 mesi per le domande pendenti al fine di richiedere una protezione equivalente nel Regno Unito.
  • I marchi e i design internazionali dell’UE continueranno ad essere protetti nel Regno Unito. Saranno creati marchi britannici equivalenti per ogni marchio internazionale (UE) e un design britannico per ogni design internazionale (UE) protetto alla fine del periodo di transizione.
  • I design comunitari non registrati prima della fine del periodo di transizione continueranno a essere protetti nel Regno Unito per tre anni e un design supplementare non registrato (SUD) sarà disponibile nel Regno Unito, il quale fornirà una protezione esclusivamente nel Regno Unito.
  • Le domande di brevetto europeo possono continuare ad essere presentate tramite l’IPO o direttamente all’Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Anche i brevetti europei già esistenti che comprendono il Regno Unito non saranno interessati. Gli avvocati britannici che si occupano di brevetti europei potranno continuare a rappresentare i richiedenti dinanzi all’EPO.
  • Le certificazioni di protezione supplementare (SPC) pendenti prima della fine del periodo di transizione saranno esaminate nell’ambito dell’attuale quadro normativo. Le nuove domande continueranno ad essere presentate all’IPO, ma le modifiche alle autorizzazioni di mercato influenzeranno il processo di richiesta dalla fine del periodo di transizione. I titolari di SPC dovranno verificare se le loro autorizzazioni marketing sono valide per tutto il Regno Unito o solo per l’Irlanda del Nord o la Gran Bretagna.
  • I diritti di proprietà intellettuale sui beni immessi sul mercato del Regno Unito da o con il consenso del titolare del diritto dopo il periodo di transizione non saranno più considerati esauriti nello SEE, quindi le società che esportano parallelamente questi beni protetti da proprietà intellettuale dal Regno Unito allo SEE potrebbero dover richiedere il consenso del titolare del diritto. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immessi sul mercato SEE da o con il consenso del titolare del diritto dopo il periodo di transizione continueranno a essere considerati esauriti nel Regno Unito. Di conseguenza, le importazioni parallele nel Regno Unito dallo SEE non saranno influenzate.
  • La maggior parte delle opere protette da copyright del Regno Unito continuerà ad essere protetta nell’UE e nel Regno Unito. La portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, l’autorizzazione dei diritti d’autore per le trasmissioni via satellite, la protezione reciproca dei diritti delle banche dati e l’eccezione delle opere orfane non saranno più valide alla fine del periodo di transizione.

 

Questo articolo è stato pubblicato in data 22/11/2020 su Fisco e Tasse. Per accedere, clicca qui.