La normativa portoghese prevede vari metodi per la formazione dei contratti commerciali, riconosciuti sia dai tribunali che dalla dottrina portoghese.
La regola generale prevista dal diritto commerciale portoghese prevede che i contratti commerciali possano essere stipulati in modo informale, senza precisi requisiti di forma. Tuttavia, alcune norme specifiche impongono il rispetto di requisiti formali per la stipulazione di alcune tipologie di contratti commerciali (ad esempio, per i contratti di locazione). Indipendentemente dalla previsione di tali requisiti formali, in generale la maggior parte dei contratti in Portogallo viene stipulata in forma scritta, soprattutto quando si tratta di contratti stipulati tra società di grandi dimensioni. Altri requisiti formali sono stati, inoltre, previsti in relazione all’e-commerce.
Secondo il diritto portoghese, i contratti commerciali possono essere redatti in qualsiasi lingua, non essendo a tal fine rilevante la nazionalità delle parti contraenti, fatte salve alcune eccezioni, come nel caso di contratti di assicurazione o contratti dei consumatori.
Inoltre, come in numerose altre giurisdizioni, il periodo di negoziazione dei termini contrattuali è, di solito, piuttosto lungo. Durante tale periodo, detto fase precontrattuale, le parti contraenti stipulato spesso degli accordi preliminari.
Vi sono alcuni accordi preliminari che impongono alle parti il dovere di fare il possibile per raggiungere un accordo. Esempi di tali accordi sono lettere di intenti e memorandum di intesa. Nonostante sia alle parti riconosciuto il diritto di non dare esecuzione al contratto, tali accordi possono dar luogo ad una responsabilità precontrattuale laddove una delle parti non adempia alla propria obbligazione e non si sia impegnata a raggiungere un accordo. In tal caso, la controparte potrà richiedere un risarcimento dei danni.
Inoltre, alcuni accordi preliminari sono vincolanti e creano delle obbligazioni per le parti che li stipulano, come nel caso di contratti promissori, accordi di prelazione, contratti di opzione e accordi di riservatezza.
Durante la fase precontrattuale, le parti sono, in generale, soggette ad obblighi di informativa, soprattutto nel caso di contratti stipulati con banche, assicurazioni e intermediari finanziari.
Dopo la fase precontrattuale, il contratto commerciale si dice concluso e stipulato.
In Portogallo, la formazione dei contratti commerciali prevede la contrattazione di massa ed altre forme moderne di contrattazione, come i contratti stipulati a distanza o i contratti di e-commerce.
Una regola fondamentale che vale qui la pena ricordare è che nell’ordinamento portoghese il silenzio non corrisponde, salve alcune eccezioni, ad accettazione. Il silenzio non deve essere confuso con l’accettazione tramite comportamenti concludenti, ossia quando la condotta delle parti è indice di accettazione e di una chiara ed inequivocabile intenzione di essere vincolati dai termini del contratto. Infatti, nonostante il silenzio non abbia valore, una particolare condotta (ad esempio, compiere atti idonei a dare esecuzione al contratto commerciale) potrà essere considerata come equivalente ad un’accettazione tacita dei termini contrattuali.
Secondo la normativa portoghese, la prova della sussistenza di un vincolo contrattuale può essere fornita tramite qualsiasi mezzo, tranne nel caso in cui la legge prescriva precisi obblighi formali per la stipulazione di un contratto commerciale. Di conseguenza, un contratto può essere validamente stipulato anche in forma orale.
In generale, una volta che il contratto è stato stipulato non potrà essere modificato se non su accordo di entrambe le parti. Tuttavia, la normativa portoghese riconosce alle parti il diritto di richiedere ad un giudice di modificare o terminare un contratto commerciale nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale delle circostanze alla base della stipulazione del contratto stesso. Questo meccanismo legale, tuttavia, non è di facile applicazione e per questo motivo le parti, di frequente, inseriscono nel contratto delle clausole di forza maggiore.
Infine, nel caso in cui un’attività societaria venga acquisita da un nuovo soggetto, la regola generale prevede che i contratti vengano trasferiti al nuovo proprietario, senza la necessità di ottenere un’autorizzazione preliminare delle parti contraenti.