Il Decreto Legge 14/2021 ha modificato il quadro giuridico dei permessi di soggiorno per attività di investimento per favorire gli investimenti sul territorio, la creazione di posti di lavoro e la riqualificazione del patrimonio urbano e culturale.
Il D.L. 14/2021, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei permessi di soggiorno per attività di investimento (comunemente noti come “Golden Visa”).
Le disposizioni di recente introduzione limitano l’ammissibilità degli investimenti immobiliari per il rilascio dei golden visa e aumentano le soglie minime della maggior parte degli investimenti ammissibili.
Investimenti immobiliari
Solo i seguenti investimenti sono, adesso, idonei per ottenere un permesso di soggiorno:
- Acquisizione di proprietà per un valore pari o superiore a Euro 500.000;
- Acquisizione di una proprietà con oltre 30 anni o di una proprietà situata in aree di rinnovamento urbano per la sua ristrutturazione, per un valore pari o superiore a Euro 350.000.
Sebbene il D.L. 14/2021 abbia lasciato invariata la soglia minima di investimento, sono state introdotte restrizioni agli investimenti ammissibili. Infatti, l’acquisto di proprietà residenziali e’ concesso solo se queste sono situate “nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira o nell’entroterra”. Le aree interne sono elencate nell’ordinanza amministrativa 208/2017, del 13 luglio 2017,che identifica anche le aree in cui gli investimenti in immobili residenziali sono ancora ammissibili ai fini del presente permesso di soggiorno, inclusi alcuni comuni sulla costa dell’Alentejo, Algarve, Douro e Serra da Estrela.
Queste restrizioni non si applicano all’acquisizione di immobili non residenziali, vale a dire immobili destinati ad attività o servizi commerciali e industriali.
Altri investimenti
Il Decreto Legge ha, inoltre, aumentato le soglie minime per i seguenti investimenti:
- Trasferimento di capitale (da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro);
- Investimenti in attività di ricerca (da 350.000 euro a 500.000 euro);
- Acquisizione di quote di fondi di investimento per capitalizzare società portoghesi (da 350 mila euro a 500 mila euro); e
- Incorporazione/aumento del capitale sociale di società portoghesi, con creazione/mantenimento di cinque posti di lavoro (da 350.000 euro a 500.000 euro).
Rimangono invariate solamente le regole relative agli investimenti per la creazione di posti di lavoro (10 posti di lavoro) e per la produzione artistica ed il recupero o mantenimento del patrimonio culturale nazionale (250.000 euro).
Le norme introdotte dal D.L. 14/2021 si applicano solo alle domande di permesso di soggiorno che saranno presentate dopo il 1° gennaio 2022.
Le suddette modifiche non pregiudicano il rinnovo del permesso di soggiorno o gli eventuali rinnovi effettuati nell’ambito del quadro di ricongiungimento familiare, nella misura in cui il permesso di soggiorno è concesso ai sensi della normativa applicabile fino al 1° gennaio 2022.