Prima dell’introduzione della Legge sul secondo pilastro (Pillar Two law) (P2), i disallineamenti derivanti dalle HFA riguardavano solo le differenze di trattamento a fini fiscali. Con la P2 la situazione è cambiata, in quanto gli HFA possono ora sorgere anche a causa di un disallineamento nel trattamento contabile o come risultato di un disallineamento nel trattamento contabile e fiscale. Ad esempio, uno strumento potrebbe essere trattato come debito a fini contabili e come capitale a fini fiscali.
L’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – 𝐄𝐓𝐑) ai fini della P2 è determinata dividendo l’imposta coperta (𝐏𝟐 𝐓𝐚𝐱) per il reddito riconosciuto ai fini della P2 (𝐏𝟐 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞). Se un’entità costituente ha sede in una giurisdizione con un ETR < 15%, l’ETR può essere aumentato concedendo un Prestito ibrido a tale entità. L’ETR dell’entità a bassa tassazione aumenterebbe poiché gli interessi passivi sul Prestito ibrido saranno rilevati nei conti finanziari (diminuzione del reddito P2) ma non nei conti fiscali (nessuna diminuzione dell’imposta P2). Un esempio semplificato per illustrare questo aspetto:
Come punto di partenza, ACo ha un ETR del 20% poiché ha un reddito da P2 di 1.000 e un’imposta da P2 di 200. BCo ha un ETR del 10% in quanto ha un reddito P2 di 200 e un’imposta P2 di 20. ACo concede a BCo un Prestito Ibrido con un interesse annuo di 100. Il Prestito Ibrido riduce il Reddito P2 di 1.000 e l’Imposta P2 di 20. Il prestito ibrido riduce il reddito P2 di BCo da 200 a 100, mentre l’imposta P2 rimane pari a 20 (nessuna deduzione degli interessi ai fini fiscali). Pertanto, l’ETR di BCo aumenta dal 10% al 20% (20/100) a seguito del Prestito ibrido. Il reddito P2 di ACo aumenta a 1.100 e la sua imposta P2 rimane pari a 200. Pertanto, il suo ETR diminuirà leggermente dal 20% al 18,18% (200/1100). Di conseguenza, non sarà dovuta alcuna imposta P2 né per ACo né perBCo.
L’articolo 3.2.7 delle norme del modello P2 è una disposizione antiabuso volta a impedire ai contribuenti di aumentare il TETR di un’entità a bassa tassazione, ad esempio concedendo un Prestito ibrido a tale entità senza un corrispondente aumento del reddito imponibile di un’entità ad alta tassazione. L’articolo 3.2.7 stabilisce che, ai fini del calcolo del Reddito P2, gli interessi passivi su un Prestito ibrido sono ignorati, ma gli interessi attivi corrispondenti sono comunque inclusi nel Reddito P2 del prestatore.