Lo scorso 13 giugno, il Governo del Lussemburgo ha presentato al Parlamento il disegno di legge n. 8029. Il disegno di legge si pone l’obiettivo di dare attuazione, nel diritto interno, alla Direttiva UE 2021/514 del 22 marzo 2021, che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE, in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 7).
Il testo di legge contiene diverse sezioni che integrano ed ampliano le norme interne già in vigore in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni. Esso comprende anche le disposizioni della DAC 7 che hanno l’obiettivo di armonizzare la disciplina dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei diversi Stati membri. Viene, inoltre, fornita una definizione di “prevedibile rilevanza” (pertinence vraisemblable): le informazioni richieste hanno una prevedibile rilevanza se, al momento in cui vengono richieste, l’autorità richiedente ritiene che, secondo la propria legislazione nazionale, sussista una ragionevole probabilità che le stesse siano rilevanti per le questioni fiscali che coinvolgono uno o più contribuenti, identificati nominalmente o in altro modo. E sempre che la richiesta sia giustificata da ragioni investigative”.
Il disegno di legge contiene altresì dei chiarimenti concernenti il maccanismo di scambio di informazioni per le richieste relative a un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente. In questo caso, la prevedibile rilevanza delle informazioni richieste deve essere accertata sulla base di un insieme di caratteristiche comuni. La nuova previsione legislativa introduce lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni delle persone residenti in altri Stati membri in relazione ai beni immobili di loro proprietà. Questo scambio riguarderà le informazioni relative ai periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2025. Infine, il disegno di legge apporta modifiche anche alla procedura per lo svolgimento dei controlli simultanei, oltre a fornire delle direttive per gli audit congiunti con altri stati membri dell’UE.
Ulteriori novità riguardano ache le piattaforme digitali. Il disegno di legge introduce l’obbligo per i gestori di piattaforme digitali di registrarsi in Lussemburgo, raccogliere informazioni sui redditi percepiti dai venditori sulle loro piattaforme e riferire tali informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi. Queste ultime sono tenute a scambiare automaticamente queste informazioni con le autorità fiscali degli Stati membri dell’UE interessati. Più nel dettaglio, i gestori di piattaforme di comunicazione già attive devono registrarsi presso le autorità fiscali lussemburghesi entro il 31 dicembre 2023 o, dopo tale data, se iniziano la loro attivta’ successivamente. La categoria “reporting platform operator” comprende qualsiasi operatore di piattaforma con sede in Lussemburgo (ad esempio, residente fiscale o con una stabile organizzazione in Lussemburgo). Sono inclusi anche i gestori di piattaforme che non hanno alcun legame con il Lussemburgo o con un altro stato membro, situati in giurisdizioni che non scambiano automaticamente informazioni con gli stati membri dell’UE, ma che agevolano (i) l’esercizio di un’attività rilevante (cioè la locazione di beni immobili situati nell’UE, i servizi alla persona, la vendita di beni o il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) da parte di venditori dichiarabili, o (ii) la locazione di beni immobili situati in uno stato membro.
Devono registrarsi presso le autorità fiscali lussemburghesi anche coloro che rientrano nella categoria “excluded platform operators”. Questa categoria comprende gli operatori di piattaforme che dimostrano di non avere venditori dichiarabili. I venditori segnalabili sono venditori attivi residenti in uno Stato membro o che hanno affittato beni immobili situati in uno Stato membro. La proposta di legge contiene un elenco di tipi di venditori esclusi.
I gestori delle piattaforme di segnalazione devono eseguire una due diligence e rispettare gli obblighi di segnalazione. Entro il 31 dicembre del periodo di rendicontazione, devono raccogliere determinate informazioni dai venditori soggetti a rendicontazione, verificarne l’attendibilità e quindi determinare, sulla base di tali informazioni, lo Stato membro di residenza dei venditori.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno solare in cui il gestore di una piattaforma di rendicontazione identifica un venditore come segnalabile, il gestore della piattaforma deve comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni raccolte su tale venditore. Tuttavia, il gestore della piattaforma è esonerato dal comunicare tali informazioni se ha la prova che le stesse informazioni sono già state fornite da un altro gestore di piattaforma alle autorità fiscali lussemburghesi o all’autorità competente di un altro stato membro.
Le informazioni da comunicare comprendono tra l’altro i dettagli sui venditori soggetti a rendicontazione, i redditi percepiti dalle attività soggette a rendicontazione, gli onorari e le commissioni sostenute, nonché le informazioni specifiche relative ai servizi di locazione di beni immobili. Gli operatori delle piattaforme devono conservare le informazioni raccolte per i dieci anni successivi al periodo di rendicontazione e devono predisporre delle procedure, dei controlli, delle politiche e dei sistemi informatici necessari a tale scopo. Le autorità fiscali lussemburghesi scambieranno automaticamente le informazioni su un venditore segnalato entro due mesi dalla fine del periodo di rendicontazione con l’autorità fiscale competente dello stato membro in cui il venditore segnalato è residente o in cui è situato il bene immobile in questione, a seconda dei casi. Gli operatori di piattaforme che tra l’altro non adempiono agli obblighi di registrazione, notifica o segnalazione entro i termini di legge possono incorrere in una sanzione pari a 5.000 euro. Possono incorrere in una sanzione fino a 250.000 euro se, a seguito di un’ispezione, non rispettano gli obblighi previsti dalla legge diversi da quelli sopra elencati. Le autorità fiscali lussemburghesi possono revocare la registrazione di un operatore di piattaforma extra-UE che non ottempera all’obbligo di comunicazione e possono chiedere che gli venga impedito di operare in Lussemburgo.
In conclusione, si puo’ ritenere che il disegno di legge è in gran parte in linea con la DAC 7: mira a rafforzare la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell’UE e stabilisce nuove disposizioni che affrontano le sfide poste dall’economia delle piattaforme digitali, in cui i redditi guadagnati attraverso le piattaforme digitali spesso non vengono dichiarati e l’imposta dovuta su di essi non viene pagata.
Il disegno di legge seguirà ora il normale iter legislativo. Le nuove norme si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023, ad eccezione del nuovo quadro normativo sugli audit congiunti, che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024.