Secondo il diritto greco, nel caso di contratto di fornitura la responsabilità può essere esclusa solo per negligenza lieve. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda la responsabilità in caso di dolo o colpa grave è nulla ai sensi dell’art. 330 e seguenti del Codice civile greco. Per quanto riguarda i consumatori, una clausola, contenuta nelle condizioni commerciali generali, che escluda la responsabilità potrebbe essere nulla.
Con riferimento ai massimali richiamati per limitare la responsabilità in caso di violazione contrattuale, tali limiti rientrano nella regola generale secondo la quale la responsabilità non può essere esclusa se non per colpa lieve. Di conseguenza, una clausola che limiti la responsabilità a un importo specifico, ad esempio 100.000 euro, sarà interpretata nel senso che la responsabilità per colpa lieve è limitata all’importo richiamato, mentre la responsabilità per colpa o colpa grave rimane illimitata. Inoltre, anche alla luce della regola generale sulla responsabilità contrattuale, il diritto greco non prevede controlli legali sugli indennizzi utilizzati a copertura dei rischi di responsabilità.
Infine, è rilevante richiamare le disposizioni di legge che trovano applicazione nel caso in cui una delle parti contrattuali appartenga a una giurisdizione estera e quest’ultima preveda clausole di liquidazione del danno. Secondo il diritto greco possono essere risarciti solo i danni effettivi. L’attore deve provare l’esatta entità del danno sofferto. Tuttavia, in alcuni casi è possibile chiedere il risarcimento anche dei c.d. reasonable damages, ad esempio il danno reputazionale. Ciò comporta che una clausola per la liquidazione del danno sarà inefficace nel caso in cui i danni effettivi, di cui sia stata provata l’esistenza, siano inferiori all’importo previsto nella clausola stessa. Lo stesso vale anche nel caso in cui i danni effettivi e comprovati siano superiori all’importo previsto nella clausola di liquidazione del danno. In alcuni casi, tenuto conto della formulazione della clausola è possibile che la stessa sia qualificata come clausola penale. In tal caso, la parte inadempiente dovrà risarcire il danno così come stabilito dalla clausola penale e in aggiunta sarà tenuta al risarcimento dei danni effettivi e provati dalla parte attrice. Da ultimo, occorre precisare che anche la liquidazione del danno inferiore a quella effettivamente provata può essere interpretata come limitazione di responsabilità per colpa lieve fino all’importo previsto nella clausola di liquidazione del danno.