Il contratto e’ “la manifestazione di volonta’ tra due o piu’ parti per creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Nel diritto francese vige il principio della liberta’ contrattuale secondo il quale ogni parte ha la liberta’ di scegliere con chi concludere il contratto e anche il contenuto, nei limiti stabiliti dalla legge. Le parti possono liberamente avviare e condurre una fase precontrattuale sempre nel rispetto del principio di buona fede. Nel caso in cui le parti, nel corso delle trattative, pongano in essere comportamenti scorretti, la parte lesa potra’ richiedere un risarcimento. Tuttavia, l’ammontare del danno non potra’ ricomprendere la perdita dei benefici che la parte avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato concluso. In altre parole, possono essere recuperati solo i costi sostenuti per l’avvio e lo svolgimento delle trattative.
Il dovere di buona fede implica, tra gli altri, il dovere di informazione. Ciascuna parte deve comunicare le informazioni non conosciute all’altra parte che sono rilevanti ai fini della manifestazione del consenso. La violazione di questo dovere puo’ comportare la nullita’ del contratto e il risarcimento del danno. Si tratta dunque di un obbligo particolarmente rilevante, soprattutto rispetto ad operazioni come fusioni o acquisizioni rispetto alle quali le parti non possono ne’ escludere ne’ limitare tale obbligo.
L’offerta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto. Deve essere espressione della volontà della parte a vincolarsi nel caso di accettazione. In mancanza di tale elemento si avra’ solo un invito a negoziare. Una offerta puo’ essere ritirata solo dopo la scadenza del periodo stabilito o, se questo non e’ indicato, dopo la scadenza di un termine ragionevole. Dunque, l’incontro di una offerta e di una accettazione da luogo alla formazione del contratto.
Il consenso puo’ essere manifestato espressamente dalle parti o si puo’ dedurre da comportamenti inequivocabili. Il silenzio non puo’ valere come accettazione, a meno che cio’ non sia previsto dalla legge, dalle consuetudini, dai rapporti commerciali o da circostanze specifiche.
La riforma del 2016 ha introdotto due tipologie di contratti preliminari che sono già ampiamente utilizzati nella pratica. Si tratta dell’accordo di prelazione e della promessa unilaterale.
Per concludere un contratto valido devono essere soddisfatti tre requisiti:
- consenso di tutte le parti;
- la capacità contrattuale delle parti; e
- oggetto che deve essere definito e legittimo.
Qualsiasi persona fisica di età superiore ai 18 anni ha la capacità di contrarre, a meno che non sia soggetta a una misura di protezione legale, a norma dell’art. 425 del Codice Civile. Le persone giuridiche invece hanno una capacita’ a contrarre limitata. I contratti sono firmati dal rappresentante legale della società o da qualsiasi persona a cui siano stati delegati tali poteri.
Il consenso delle parti non è valido se e’ viziato, e dunque se e’ stato dato con violenza, per errore o con dolo.
Il contenuto di un contratto non deve violare l’ordine pubblico e l’oggetto dell’obbligazione che ne deriva deve essere una prestazione presente o futura che deve essere possibile e determinata o determinabile.
In un contratto bilaterale, il fatto che le obbligazioni siano squilibrate non è causa di nullità, a meno che la legge non disponga diversamente. Tuttavia, il contratto oneroso è nullo se la controprestazione fornita a una parte era illusoria o irrisoria al momento della conclusione del contratto.
In linea di principio, i contratti sono consensuali. Secondo il diritto francese, un contratto è giuridicamente vincolante indipendentemente dal fatto che sia stato concluso oralmente o per iscritto. Tuttavia, alcuni tipi di contratto devono essere formalizzati per iscritto e possono persino richiedere un atto autenticato (trasferimenti di terreni, contratti di matrimonio, ecc.).
I contratti sono vincolanti per le parti che devono, non solo, rispettare le disposizioni esplicite, ma sono anche soggette a tutte le consegueze che derivano dalla legge e dalla prassi. I contratti possono essere modificati o revocati solo con il consenso di entrambe le parti, a meno che la legge non disponga diversamente. Tuttavia, un contratto può essere rinegoziato se si verificano eventi imprevedibili che ne rendono impossibile l’esecuzione.
Per quanto riguarda il trasferimento della proprietà, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente, il trasferimento avviene alla stipula del contratto. Successivamente, il venditore deve consegnare il bene come promesso, conservandolo fino a quel momento. Come regola generale, ci si può impegnare solo in nome e per conto proprio; tuttavia, alcuni contratti hanno terzi beneficiari.