Nell’aprile 2020, l’OCSE ha pubblicato una guida sull’impatto del COVID-19 sui trattati contro la doppia imposizione (DTT), con particolare riferimento alla residenza fiscale, alle tie breaker rules e alle stabili organizzazioni.
L’OCSE ha, recentemente, aggiornato le proprie linee guida per riflettere lo scenario attuale e il rischio che alcune misure adottate in risposta alla pandemia non possano più essere descritte come temporanee. Di seguito, sono riportati gli aspetti chiave degli ultimi orientamenti per quanto riguarda la residenza e le stabili organizzazioni.
Residenza fiscale delle societa’
La guida afferma che è improbabile che dalla pandemia consegua un mutamento della residenza fiscale di una societa’ ai sensi di un trattato contro la doppia imposizione. Infatti, lo spostamento temporaneo degli amministratori di una societa’ e’ una situazione straordinaria e temporanea in risposta alla pandemia di COVID-19.
In caso di doppia residenza, le linee guida confermano che è improbabile che la sede di una societa’, ai sensi di una tie-breaker rule contenuta in un DTT, possa variare nel caso in cui le persone che partecipano alla gestione e al processo decisionale di una societa’ non possano viaggiare a causa di misure restrittive imposte da almeno una delle giurisdizioni competenti per far fronte alla pandemia.
Alcune societa’ non residenti nel Regno Unito hanno dovuto fare i conti con le conseguenze derivanti dalle limitazioni sugli spostamenti. In particolare, la partecipazione alle riunioni del consiglio d’amministrazione e alle scelte di gestione societaria da parte di amministratori britannici di società non residenti in UK potrebbe far si’ che tali societa’ vengano considerate residenti ai fini fiscali nel Regno Unito, luogo di effettivo controllo e gestione societaria.
La guida dell’HMRC pubblicata all’inizio della pandemia prevedeva uno scenario a breve termine e da allora non vi sono stati aggiornamenti. Pertanto, le societa’ dovranno considerare il potenziale effetto a lungo termine del COVID-19 e delle relative restrizioni sugli spostamenti sullo status fiscale delle loro attività condotte al di fuori del Regno Unito.
Ai fini della determinazione di una stabile organizzazione alla luce di un trattato contro la doppia imposizione, occorre considerare vari fattori, tra cui il fatto che la sede abbia un certo livello di permanenza ed il fatto che sia a disposizione della societa’. Pertanto, il fatto che alcuni dipendenti lavorino da casa non costituisce, generalmente, un criterio per la determinazione di una stabile organizzazione, in quanto si tratta di una misura straordinaria in risposta alla pandemia, piuttosto che essere un requisito imposto dal datore di lavoro.
Tuttavia, cio’ puo’ avere un certo grado di permanenza se il dipendente continua a lavorare da casa dopo la revoca delle misure restrittive. Per quanto riguarda le richieste avanzate dal datore di lavoro, la guida fa riferimento al Commentario dell’OCSE. Quest’ultimo distingue tra situazioni in cui è chiaro che il datore di lavoro abbia richiesto a un dipendente di lavorare da casa (ad esempio, non mettendo a disposizione del dipendente un ufficio nelle circostanze in cui la natura dell’impiego lo richieda) e quelle in cui il dipendente svolge la maggior parte del proprio lavoro dalla propria casa situata in una giurisdizione diversa da quella in cui si trova l’ufficio messo a sua disposizione. L’OCSE precisa che il lavoro da casa, in quest’ultimo scenario, non dovrebbe essere considerato come richiesta del datore di lavoro, mentre nel primo caso potrebbe esserlo, dando luogo ad una stabile organizzazione.
Residenza delle persone fisiche
La guida OCSE individua due situazioni che potrebbero comportare il cambiamento della residenza fiscale di una persona durante la pandemia.
In primo luogo, un individuo può essere temporaneamente lontano dalla propria giurisdizione di origine (ad esempio, poiche’ in vacanza o per svolgere un incarico di lavoro temporaneo) e, essendo impossibilitato a rientrare, diventare residente fiscale nell’altra giurisdizione ai sensi della legislazione nazionale. La guida rileva che, ai sensi delle tie-breaker rules contenute nel trattato contro la doppia imposizione rilevante, è improbabile che l’individuo venga considerato residente nell’altra giurisdizione.
La seconda situazione prevista è quella in cui un individuo lavora in un paese e vi ottiene la residenza, ma poi ritorna temporaneamente nel paese d’origine, perdendo la residenza nella giurisdizione in cui lavora o riacquistando la residenza nel paese d’origine. Anche in questo caso, difficilmente la persona riacquistera’ lo status di residente a causa del fatto che si trovi “temporaneamente ed eccezionalmente nella precedente giurisdizione di origine”. Anche se la residenza fosse riacquistata ai sensi del diritto interno di tale giurisdizione, è improbabile che, in base a un DTT, un individuo sia considerato residente a causa di tale dislocazione temporanea se il suo collegamento con l’attuale giurisdizione in cui lavora e’ più forte del collegamento con la precedente giurisdizione di origine.
La guida dell’HMRC sullo statutory residence test (si tratta di un test che si applica per determinare se un individuo è residente nel Regno Unito o meno) afferma che i giorni trascorsi nel Regno Unito a causa del COVID-19 saranno considerati come “eccezionali” ai fini del test sulla residenza, in base al quale 60 giorni trascorsi nel Regno Unito in circostanze eccezionali non vengono conteggiati.