Il concetto di “bancarotta silenziosa” era già in discussione all’epoca della precedente riforma legislativa. L’idea iniziale, allora accantonata, è tornata a farsi strada nella mente del legislatore, che l’ha incorporata nella riforma del 2023 e l’ha chiamata ufficialmente bancarotta silenziosa “la preparazione privata prima del fallimento / de besloten voorbereiding van een faillissement / la préparation privée d’une faillite”, nota anche come “pre-pack“.
D’ora in poi, quando un’azienda ritiene di trovarsi in uno stato di bancarotta (cessazione persistente dei pagamenti e contrazione del credito), può chiedere al Tribunale di essere dichiarata fallita e che, prima di questa dichiarazione di fallimento, si possa preparare il trasferimento di tutti o parte dei suoi beni/attività.
Quali sono i vantaggi del pre-pack?
I principali vantaggi sono che la procedura è privata e i tempi sono piuttosto brevi. Il Tribunale si pronuncerà sulla domanda della società entro 3 giorni lavorativi e nominerà un “potenziale curatore fallimentare” per un periodo massimo di 60 giorni (nomina per un periodo iniziale di 30 giorni, rinnovabile per un ulteriore periodo di 30 giorni; la proroga può essere richiesta o dal potenziale curatore fallimentare o dalla società).
Per ottenere questa preparazione privata prima del fallimento, il debitore deve dimostrare che questo metodo di preparazione faciliterà la liquidazione della sua attività e porterà al massimo pagamento possibile ai suoi creditori, ma anche che l’occupazione può essere salvaguardata il più possibile.
Queste sono le due condizioni (cumulative) per avere diritto a questa procedura di “fallimento silenzioso” o “pre-pack”.
Ciò offre il notevole vantaggio di poter organizzare il trasferimento delle attività di una società in difficoltà e non in stato di fallimento dichiarato. In questo modo si massimizza il ricavato per i creditori e si evita che il valore delle attività trasferibili si riduca notevolmente una volta dichiarato il fallimento.
A differenza della procedura di riorganizzazione del trasferimento ordinata dal tribunale, non è previsto un periodo di grazia/di sospensione per la società, che non è quindi protetta dai suoi creditori.
Si tratta di una fase preparatoria, il che significa che il debitore continua a gestire la propria attività e che la cessione preparata prima della dichiarazione di fallimento avverrà solo dopo la dichiarazione.
Il debitore e i creditori conservano anche il diritto di presentare istanza di fallimento durante questo periodo di preparazione al fallimento. Il potenziale curatore fallimentare può anche chiedere al Tribunale di porre fine alla sua missione e alla preparazione del fallimento. Allo scadere del periodo di 30 giorni (soggetto a proroga per un ulteriore periodo di 30 giorni), se il debitore non intraprende alcuna azione, il Tribunale procederà con il fallimento.
Si tratta di una vera e propria innovazione. In precedenza, il fallimento silenzioso veniva talvolta organizzato “amichevolmente”, da alcune grandi aziende che desideravano soprattutto mantenere l’occupazione. D’ora in poi, questa preparazione prima del fallimento è legalmente regolamentata, è supervisionata da un potenziale curatore fallimentare e si svolge sotto l’autorità di un Tribunale.