
A cura dell’Avv. Stefano Linares, studio legale internazionale Linares Associates PLLC, abilitato alla professione forense nello Stato di New York, davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America a Washington DC e in Italia – 100 Park Avenue, Suite 1600, New York, NY 10017, (212) 880-6424 – Via P. Rondoni, 11, 20146 Milano, +39 (02) 422-2319 – https://linareslaw.com
I dazi imposti dal Presidente Donald Trump su, praticamente, tutte le merci provenienti dal Canada e dal Messico sono entrati in vigore alla mezzanotte del 4 marzo 2025. I dazi sono stati applicati a seguito della scadenza della proroga del precedente ordine esecutivo e prevedono l’applicazione di dazi pari al 25% su tutte le merci provenienti dal Canada e dal Messico, ad eccezione, dell’energia proveniente dal Canada, che sarà tassata al 10%.
È stato, inoltre, emesso un altro ordine esecutivo, che aumenta i dazi sui beni provenienti dalla Cina dal 10% al 20%. Ad oggi, infine, secondo quanto anticipato dall’Amministrazione americana, anche l’Unione Europea sara’ colpita dall’ aumento dei dazi sulle merci esportate negli Stati Uniti dalla UE.
Ogni paese ha, quindi, a sua volta, promesso misure di ritorsione, alcune delle quali sono già entrate in vigore. I dazi minacciano cosi’ di devastare i rapporti contrattuali e commerciali esistenti e futuri.
Le aziende, i cui contratti sono interessati da questi dazi, dovrebbero esaminare, con particolare attenzione, il contenuto delle disposizioni, che sanciscono i loro diritti ed i loro obblighi, cosi’ da essere preparate a discutere il loro impatto con le rispettive controparti contrattuali. Di fronte ad un cambiamento economico così drastico, la negoziazione di termini e condizioni piu’ favorevoli puo’ risultare percorribile, a condizione che, alla base, vi sia una profonda conoscenza e comprensione del quadro giuridico applicabile.
Alcuni contratti, ad esempio, possono, esplicitamente, ripartire tra le parti il rischio di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti, quello di nuove di tasse, di nuovi dazi e/o di altri nuovi prelievi governativi. A seconda delle specifiche condizioni contrattuali, i nuovi dazi e/o le eventuali misure di ritorsione potrebbero anche configurare un’ipotesi di “change in law” o costituire, invece, un evento di forza maggiore. Le parti potrebbero, dunque, sostenere che il cambiamento delle circostanze, la frustrazione dello scopo o l’impossibilità hanno fatto si’ che la prestazione non sia più eseguibile e, come tale, non possa essere imposta.
La legge applicabile al contratto potrebbe anche prevedere le conseguenze legali legate all’applicazione dei dazi o di eventuali misure di ritorsione sull’adempimento dell’obbligo delle parti.
Di fronte a un regime tariffario in rapida evoluzione, le aziende interessate dovrebbero, inoltre, intraprendere una revisione di tutti i contratti rilevanti per determinare come i dazi possano influenzare i loro diritti ed obblighi e quelli delle loro controparti e se siano necessarie azioni specifiche per affrontare i nuovi dazi.
Le aziende dovrebbero, infine, essere preparate a controbattere in maniera puntuale i tentativi delle rispettive controparti, da un lato, di giustificare l’impossibilita’ della prestazione a causa della presenza dei dazi e, dall’altro, di condividere o trasferirne l’onere.