Il 19 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza che annulla la decisione della Commissione Europea riguardante la concessione di un’esenzione nel Regno Unito per le societa’ estere controllate (Contolled Foreign Companies “CFC”) del pagamento dell’intera tassa CFC in determinate circostanze, ritenendola un aiuto di Stato parzialmente illegale.
La sentenza
La decisione della Commissione Europea riguardava un’esenzione nell’ambito delle norme CFC del Regno Unito nota come esenzione del finanziamento di gruppo (group financing exemption). In base alle norme britanniche sulle CFC, un’imposta CFC si applica agli utili non commerciali di una societa’ estera controllata se derivano da attivita’ nel Regno Unito (ovvero se le persone e le funzioni significative sono basate nel Regno Unito) o da capitale collegato al Regno Unito. Un’esenzione parziale e, in alcuni casi, totale si applica quando gli utili finanziari non commerciali derivano da prestiti delle societa’ estere controllate concessi ad altre societa’ controllate del gruppo non residenti nel Regno Unito.
La Commissione europea ha individuato nelle norme CFC del Regno Unito il quadro di riferimento, sulla base del fatto che, pur essendo un’estensione del sistema di tassazione delle società, le norme seguivano una propria logica distinta ed erano separabili dalle norme generali sull’imposta sulle società. Il Regno Unito e i ricorrenti hanno affermato che le norme CFC non possono essere considerate separabili dal sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito, che è ampiamente basato sul principio di territorialità e di cui le norme CFC sono parte integrante.
La CGUE ha stabilito che, nell’individuare il quadro di riferimento corretto, spetta allo Stato membro interessato, nell’esercizio della sua autonomia fiscale in materia di imposizione diretta, determinare le caratteristiche che costituiscono l’imposta che definisce il sistema normale di tassazione. Pertanto, in linea di principio, la Commissione è tenuta ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro e può discostarsi da tale interpretazione soltanto se dispone di prove affidabili.
La CGUE ha concluso che il tribunale generale europeo ha erroneamente confermato il quadro di riferimento individuato dalla Commissione europea, inficiando così l’intera analisi di selettività e la decisione sugli aiuti di Stato. Ha quindi annullato la sentenza del tribunale generale europeo e la decisione della Commissione. La CGUE ha basato questa conclusione nei termini più chiari sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto aderire all’interpretazione dello Stato membro della propria legislazione fiscale, secondo cui le norme CFC non potevano essere separate.