Il 22 giugno 2023, l’Assemblea nazionale ha approvato una nuova legge sulle transazioni elettroniche, che entrerà in vigore il 1° luglio 2024 ( LET 2023 ). La LET 2023 introduce cambiamenti significativi per quanto riguarda l’uso della firma elettronica da parte dei privati, come indicato di seguito:
Restrizione del diritto degli individui di creare e utilizzare la propria firma elettronica
La LET 2023 classifica le firme elettroniche in tre tipi:
- firme elettroniche specializzate, che sono create e utilizzate dalle organizzazioni per le loro “operazioni private” in conformità con la loro funzione e i loro compiti;
- firma digitale pubblica, utilizzata per “attività pubbliche” e garantita da un certificato elettronico che conferma la firma digitale pubblica emessa da un fornitore di servizi qualificato.
- firma digitale pubblica rilasciata da un fornitore di servizi qualificato e firma digitale specializzata per uso ufficiale.
A differenza della definizione più ampia di firma elettronica prevista dalla LET 2005, che può comprendere le firme create autonomamente dai singoli, questa classificazione limita in modo significativo la capacità dei singoli di creare e utilizzare le proprie firme elettroniche. In base alla LET 2023, i singoli potrebbero essere tenuti a utilizzare una firma digitale pubblica rilasciata da un fornitore di servizi terzo nelle normali transazioni elettroniche.
Ambiguità in merito alle firme elettroniche specializzate degli individui
Da un lato, l’articolo 22.1(a) del LET 2023 suggerisce che solo le organizzazioni possono creare e utilizzare firme elettroniche specializzate per le loro operazioni private. La recente bozza di decreto sulla firma elettronica e il servizio fiduciario (Bozza di decreto sulla firma elettronica) contiene anche un modulo di certificato elettronico di firma elettronica protetta che specifica che i soggetti e l’ambito di utilizzo della firma elettronica specializzata includono solo le organizzazioni.
D’altra parte, la bozza di decreto sulla firma elettronica introduce diverse disposizioni che indicano che le organizzazioni, se qualificate, possono generare firme elettroniche specializzate per gli individui all’interno del loro sistema.
Diverse forme di verifica elettronica non sono più considerate firme elettroniche ai sensi della LET 2023
La classificazione delle firme elettroniche contenuta nella LET 2023 esclude varie forme di verifica elettronica (ad esempio, OTP, SMS, firme scannerizzate) dal novero delle firme elettroniche.
Sebbene questi metodi di verifica elettronica non costituiscano firme elettroniche ai sensi del LET 2023, possono comunque essere riconosciuti come “altri mezzi di autenticazione elettronica”per dimostrare l’approvazione di una transazione elettronica ai sensi dell’articolo 22.4 del LET 2023. Inoltre, anche l’articolo 400.4 del Codice civile 2015 sostiene questa prospettiva, consentendo alle parti di accettare i contratti con mezzi alternativi alla firma. Tuttavia, si può ritenere che i singoli possano utilizzare tali metodi di autenticazione elettronica solo se le leggi specifiche del settore lo consentono esplicitamente, poiché l’articolo 22.4 richiede che tali altre forme di autenticazione elettronica siano “conformi alle leggi pertinenti”. Se questo è il caso, un individuo sarà obbligato a disporre di una firma elettronica specializzata o di una firma digitale pubblica per eseguire i contratti elettronici, limitando potenzialmente la sua libertà di scegliere i formati di consenso, in contrasto con il principio di cui all’articolo 4.2 della LET2023.