Irlanda: La banca ha diritto al possesso in virtù di un “prestito a vita”

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Una recente sentenza del signor Justice Nolan ha stabilito che la Bank of Ireland Mortgage Bank ha il diritto di impossessarsi della casa di una donna che aveva contratto un prestito di 60.000 euro poco prima della sua morte nel luglio 2008.

I fatti principali

Nel dicembre 2006, la donna in questione aveva stipulato un prestito con la Banca, soggetto alla condizione che lo stesso venisse garantito da un’ipoteca legale di primo grado o da una tassa sulla sua proprietà, che consisteva in un cottage rurale e in sei acri di terreno agricolo. La signora è morta nel luglio 2008.

Nel 2011 la Banca ha avviato una corrispondenza con l’eredita’, chiedendo il rimborso integrale il prestito. Nel 2019 la Banca ha avviato un procedimento contro l’eredità della signora chiedendo il possesso della proprietà.

L’eredità si è opposta all’ordine di possesso sostenendo che la Banca aveva atteso troppo a lungo per intentare un’azione legale in relazione all’immobile e che l’azione della Banca doveva essere respinta in quanto prescritta dalla legge sulla responsabilità civile del 1961. Inoltre, si sosteneva che anche gli interessi addebitati sul prestito fossero prescritti.

La Banca ha respinto queste richieste e ha sostenuto che, in base ai termini del prestito vitalizio, non era previsto alcun rimborso durante la vita della signora, e che esso era divenuto esigibile solo dopo il suo decesso, pertanto la richiesta di risarcimento era stata presentata in tempo utile.

Decisione

Il giudice ha osservato che la questione principale in questo caso era un potenziale conflitto tra le disposizioni dell’articolo 9 del Civil Liability Act del 1961 e l’articolo 13 dello Statute of Limitations Act del 1957. Se si applica la prima, si applica un periodo di prescrizione di due anni e il caso è prescritto, mentre se si applica la seconda, il periodo di prescrizione appropriato è di dodici anni.

Il giudice ha osservato che l’articolo 8 della legge del 1961 stabilisce che una causa petendi sopravvive alla morte di una persona e l’articolo 9 stabilisce che qualsiasi procedimento relativo a tale causa petendi deve essere avviato entro due anni dalla data della morte. La corte ha osservato che la questione centrale era stabilire se la causa petendi fosse esistente al momento della morte della signora.

“L’essenza di questi prodotti finanziari è che l’evento che fa scattare il diritto di presentare una richiesta di rimborso del capitale sarà normalmente la morte del creditore. Un diritto condizionato alla morte del creditore non è, per definizione, un diritto che si può dire “esistente” alla data del suo decesso o che “sopravvive” alla sua morte. Piuttosto, il diritto sorge solo dopo la morte dell’ipotecario. In breve, qualsiasi procedimento avviato prima del decesso sarebbe prematuro”.

Il tribunale ha ritenuto che la causa petendi non sussistesse alla data del decesso e che quindi il periodo di prescrizione di 12 anni previsto dalla sezione 13(2) dello Statute of Limitations Act 1957 fosse pertinente. Un aspetto fondamentale che ha influito sulla decisione della corte è stato il fatto che il procedimento era volto a ottenere un ordine di possesso, piuttosto che a cercare di recuperare un debito.