L’articolo 1A(2) della Convenzione sui rifugiati del 1951 stabilisce la definizione di rifugiato, la cui componente principale è che la persona ha un fondato timore di essere perseguitata nel paese di cui è cittadino. La Convenzione prevede che nei casi di richieste da parte di individui con più di una nazionalità, “paese di cittadinanza” indica ciascuno dei paesi incui una persona ha la cittadinanza.
Come confermato dall’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), questa disposizione intende escludere dalla convenzione tutte le persone con doppia o multipla nazionalità che possono avvalersi della protezione di almeno uno dei Paesi di cui sono cittadini. Questo perché laddove disponibile, la protezione nazionale prevale su quella internazionale.
Il punto di partenza sarà quindi se il richiedente teme di essere perseguitato in ogni paese di cui possiede la cittadinanza. Ma questo non sarà determinante. La convenzione stabilisce, inoltre, che un richiedente può avere diritto allo status di rifugiato se esiste un valido motivo basato sul fondato timore di persecuzione per non essersi avvalso della protezione di un altro Stato in cui ha la cittadinanza e ivi non teme di essere perseguitato.
Il concetto di valido motivo è radicato nella Convenzione nel principio fondamentale di non respingimento. In una nota sentenza, il tribunale ha affermato che se il risultato del richiedente che si avvale della protezione di uno Stato di cui possiede la cittadinanza, dove non teme di essere perseguitato, è che si troverà a tornare nel Paese in cui teme di essere perseguitato, cio’ sembrerebbe costituire un valido motivo per non avvalersi della protezione di quel paese. Pertanto, quando esiste il rischio che un richiedente sia trasferito da uno stato di cittadinanza non soggetto a persecuzione a uno stato di cittadinanza in cui sarebbe soggetto a persecuzione, la Convenzione fornirà protezione.
Un’altra ragione valida è il caso in cui il particolare tipo di nazionalità del richiedente non gli conferisce la protezione normalmente concessa ai cittadini. Se è disponibile una protezione significativa in uno stato non soggetto a persecuzione, lo status di rifugiato non sarà riconosciuto.
Le Regole sull’Immigrazione stabiliscono che il Segretario di Stato deve valutare se un richiedente potrebbe ragionevolmente avvalersi della protezione di un altro paese in cui potrebbe rivendicare la propria cittadinanza.
La guida del Ministero dell’Interno, recentemente aggiornata, sulla valutazione della credibilità e dello status di rifugiato, fornisce le seguenti indicazioni sull’approccio da adottare nei confronti delle richieste presentate da richiedenti che possiedono più di una nazionalità:
- anche se un richiedente può avere un fondato timore di persecuzione in un paese di nazionalità, non potrà beneficiare dello status di rifugiato se è anche cittadino di un altro paese dove non ha fondato timore di essere perseguitato. Cio’ non si applica ai richiedenti che hanno un permesso di soggiorno, ma non la cittadinanza, in un altro paese, poiché i richiedenti in questa situazione non sono considerati doppi cittadini.
Ci sono rari casi in cui la cittadinanza di un richiedente è contestata. Ad esempio, il Ministero dell’Interno può sostenere che un richiedente sia cittadino di un certo paese sulla base di quanto si sa del suo passato e della sua storia familiare.
L’approccio corretto in questi casi è stato stabilito dal tribunale, che ha confermato che la prima domanda a cui rispondere è se la persona sia de jure cittadina di un determinato stato, sulla base di un esame delle leggi sulla cittadinanza, delle prove disponibili, di testimonianze, dell’accordo tra le parti e delle lettere del Foreign Office. In caso di risposta affermativa, occorre chiedersi se sia ragionevolmente probabile che le autorità di quello Stato accettino che il richiedente sia un loro cittadino. In caso affermativo, si dovranno affrontare le considerazioni sopra esposte in merito all’esclusione dello status di rifugiato.
Se una delle cittadinanze possedute da un richiedente è quella di un Paese dell’UE, l’ammissibilità sarà un problema prima ancora che l’Home Office prenda in considerazione il merito della richiesta di asilo. Le norme sull’immigrazione prevedono che i richiedenti dimostrino “circostanze eccezionali” perché la richiesta possa essere considerata. Nella pratica, la maggior parte delle domande presentate da richiedenti con cittadinanza dell’UE sarà dichiarata inammissibile.