Lo scorso 9 novembre, Home Office ha aggiornato le disposizioni in materia di Licenza di Sponsor per i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri. La prima novità riguarda i casi di esenzione del pagamento dell’Immigration Skills Charge. La Guida chiarisce innanzitutto che la tassa di £364, prevista per le piccole imprese, e quella di £1000, prevista per le medie e grandi imprese, è una parte significativa del processo di sponsorizzazione ed è a carico solo del datore di lavoro. In alcuni casi i datori di lavoro possono essere esenti dal pagamento dell’Immigration Skills Charge. Ad esempio nel caso in cui:
- Il lavoratore presenta domanda per entrare nel Paese e sarà sponsorizzato per meno di 6 mesi;
- Il lavoratore è sponsorizzato per una attività specifica rispetto alla quale è previsto un preciso codice occupazionale, così come stabilito dalle regole sull’immigrazione;
- Al lavoratore è già stato assegnato in precedenza un Certificato di Sponsorizzazione dallo stesso datore di lavoro e il nuovo certificato non ha una validità superiore a quella del primo certificato rilasciato;
- Il lavoratore sta richiedendo un visto dopo aver concluso un percorso per studenti, anche in caso di assegnazione di un altro Certificato di Sponsorizzazione, purché non ci siano variazioni della posizione;
- Il lavoratore ha ricevuto un Certificato di Sponsorizzazione prima del 6 aprile 2017 e ha ottenuto il permesso di ingresso o soggiorno nel Regno Unito.
Tuttavia, la novità più importante dovrebbe riguardare l’esenzione dall’Immigration Skills Charge per la Global Business Mobility – Senior or Specialist Workers (precedentemente denominato Tier 2 Intra-Company Transfer), per coloro che sono cittadini dell’UE e sono trasferiti nel Regno Unito da una società dell’UE il o dopo il 1° gennaio 2023. Questa novità non è però ancora entrata in vigore, non essendo ancora stata approvata dal Parlamento.
Un’altra importante novità riguarda la modifica della data di inizio del rapporto di lavoro. Va precisato che la data inizialmente prevista per l’inizio dell’attività lavorativa può subire delle modifiche, ad esempio a causa dei ritardi di Home Office nell’elaborazione delle domande. Prima del 9 novembre, nel caso in cui la data di inizio del rapporto di lavoro fosse stata posticipata, lo sponsor era tenuto a comunicare la modifica ad Home Office e ad indicare, entro 10 giorni lavorativi, la nuova data di inizio che non poteva però essere posticipata di oltre 28 giorni (rispetto alla data inizialmente prevista), altrimenti la licenza non sarebbe stata più valida. La nuova guida aggiornata stabilisce che nel caso in cui la data di inizio sia modificata ma rientri nei successivi 28 giorni dalla data inizialmente prevista, lo sponsor non è tenuto a comunicare tale cambiamento a Home Office. Inoltre, la guida consente al lavoratore di iniziare a lavorare non appena ottiene il visto per entrare nel Regno Unito, anche se dovesse ottenerlo prima della data di inizio del lavoro, indicata sul Certificato di Sponsorizzazione.
La nuova versione della Guida precisa che i semplici errori materiali possono essere corretti con una nota da parte dello stesso datore di lavoro. Per “minor error” si intende:
- Modifica della data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- Modifica dei dati concernenti la retribuzione e l’orario di lavoro (purché tali modifiche non comportino una modifica della soglia minima retributiva richiesta dalla tipologia di visto);
- Correzione del nome o data di nascita che siano stati digitati in modo errato. Tuttavia, se si tratta di più errori di tal genere potrebbe essere necessario richiedere l’emissione di un nuovo certificato di sponsorizzazione;
- Aggiungere dei chiarimenti, ad esempio rispetto al lavoratore che sta richiedendo un visto Health and Care.
Con riferimento allo stipendio, la nuova guida chiarisce che il pagamento dello stipendio deve essere effettuato sul conto bancario del lavoratore, nel Regno Unito o all’estero. Il rispetto di questo requisito può essere oggetto di controllo da parte di Home Office durante una visita ispettiva.
Aspettativa non retribuita
Diversamente da quanto accadeva in passato, la nuova versione della guida consente ai datori di lavoro di continuare a sponsorizzare un lavoratore anche nel caso in cui quest’ultimo abbia usufruito di un congedo non retribuito di 4 o più settimane nel corso di un anno solare. Ciò significa che, fuori dai casi in cui trovino applicazione le esenzioni, se lo sponsor intende continuare la sponsorizzazione perché ritiene “giustificati” i periodi di assenza, deve darne comunicazione a Home Office. Se quest’ultimo ritiene che l’assenza non sia giustificata, si dovrà porre fine alla sponsorizzazione.
Riduzioni salariali
Nel caso in cui lo stipendio del lavoratore sia oggetto di modifica che comporta una riduzione dello stesso al di sotto della soglia minima salariale ciò determinerà l’interruzione del rapporto lavorativo, salvo che si tratti di situazioni eccezionali.
Altre modifiche
Il Ministero dell’Interno ha anche apportato diverse modifiche alla guida Sponsor a Skilled Worker. In particolare per quanto riguarda il calcolo dello stipendio, si dovrà ora tener conto solo della retribuzione lorda di base garantita. Non saranno invece prese in considerazione altre indennità, retribuzioni o benefici. Quanto al Certificato di sponsorizzazione questo deve contenere una precisa definizione anche delle ore di lavoro. Infine, per quanto riguarda le tempistiche, le nuove domande dovrebbero essere processate entro 20 giorni lavorativi.