All’assemblea generale di una societa’ partecipano tutti gli azionisti aventi diritto di voto che possono pronunciarsi sulle decisioni strutturali della società, ad esempio, le modifiche allo statuto societario e la distribuzione degli utili.
L’assemblea può adottare delibere su materie appositamente previste dalla legge o dallo statuto e che non rientrano nelle competenze degli altri organi sociali.
L’assemblea può, inoltre, deliberare anche su materie attinenti alla gestione della società su richiesta del consiglio di amministrazione.
Ogni azione dà diritto ad un voto, a meno che lo statuto non preveda che un voto sia attribuito solo ad un certo numero di azioni se comprende tutte le azioni della società e se almeno 1.000 euro di capitale equivalgono a un voto; o i voti al di sopra di una certa soglia non sono presi in considerazione quando pronunciati da un socio unico che agisce da solo o in rappresentanza di altri azionisti.
A seguito delle recenti modifiche normative, le azioni a voto multiplo – ossia le azioni che attribuiscono più diritti di voto ai propri azionisti rispetto ad altre azioni – sono divenute ammissibili per le società quotate nel limite di cinque voti per azione.
Tuttavia, in relazione alle delibere dell’assemblea generale degli azionisti in merito alla revoca volontaria dalla quotazione della società (o in relazione ad ogni altra delibera prevista dallo statuto), le azioni a voto multiplo avranno voti solo secondo quanto previsto dalle regole applicabili alle azioni ordinarie.
Gli azionisti sono legalmente tenuti a votare o astenersi dal voto utilizzando tutte le azioni che detengono nella società e non possono dividere il proprio diritto di voto per pronunciare voti diversi sul medesimo argomento.
Gli azionisti dissenzienti hanno il diritto di uscire dalla società a fronte del pagamento di un corrispettivo monetario in determinate situazioni previste dalla legge, ad esempio:
- quando un azionista vota contro il trasferimento della sede sociale in un altro paese; o
- qualora un socio si opponga alla fusione, scissione, trasformazione o ripristino dell’operatività di una società dopo l’avvio di una procedura di liquidazione, e tale diritto di recesso è previsto dalla legge o dallo statuto.
Gli azionisti sono tenuti a non prendere parte ad una decisione quando riguarda:
- la rinuncia ad un’obbligazione dell’azionista, sia in qualità di azionista che di membro di altro organo sociale;
- dispute tra la società e l’azionista;
- revoca, per giusta causa, di un azionista dalla carica di membro di un organo sociale; o
- qualsiasi rapporto tra la società e l’azionista al di fuori del rapporto societario.
Al di fuori di tali situazioni, e fermo restando l’obbligo generale di buona fede, gli azionisti non sono soggetti ad obblighi specifici di lealtà o diligenza nei confronti della società o dei suoi stakeholder.
Tuttavia, gli azionisti non possono influenzare il consiglio di amministrazione (a meno che una decisione degli azionisti su questioni gestionali non sia richiesta dal consiglio stesso) e gli azionisti che esercitano tale influenza saranno, con l’amministratore influenzato, corresponsabili nei confronti della società, dei suoi azionisti e dei suoi creditori nel caso di adozione di una decisione lesiva per gli interessi della societa’.
Cio’ si applica anche nei confronti di influenze esercitate dagli azionisti sui membri degli organi addetti alla revisione.
Gli azionisti sono altresì soggetti a responsabilità solidale con i soggetti da essi nominati, quali amministratori o membri degli organi di revisione quando non idonei all’esercizio di tale mandato.
Tuttavia, quanto sopra non pregiudica gli obblighi e le responsabilità che sorgono nei confronti degli investitori in relazione al loro operato come azionisti di società quotate, attualmente previsti dalla legge.
Tra gli altri diritti, gli azionisti hanno il diritto di intentare azioni per conto di una società contro quei membri degli organi societari che hanno violato i propri doveri se la società non avvia tali azioni.
Tuttavia, forse a causa dell’esistenza di azionisti di maggioranza nella maggior parte delle società quotate portoghesi e dei poteri legali attribuiti agli azionisti dal diritto portoghese (vale a dire, potersi pronunciare, direttamente o indirettamente, sulla remunerazione degli organi societari), l’attivismo degli azionisti è limitato e, di solito, si rivela nel corso dell’assemblea generale annuale degli azionisti.
Inoltre, poiché il potere di nominare e revocare gli amministratori spetta agli azionisti, è pratica comune che gli amministratori sostengano gli azionisti di maggioranza e che considerino i loro interessi nella gestione della società.
Le società prevedono, solitamente, nei propri statuti meccanismi difensivi contro le acquisizioni, come la concessione di diritti di prelazione agli azionisti esistenti, il requisito del consenso della società al trasferimento di azioni e limitazioni al diritto di voto.
Per le società quotate, la legge prevede una norma di neutralità per l’organo amministrativo in base alla quale, dal momento in cui il consiglio di amministrazione viene a conoscenza della decisione di lanciare un’OPA riguardante più di un terzo di una specifica classe di azioni della società, e fino alla conclusione o prima della conclusione del processo di acquisizione, il consiglio di amministrazione non può assumere decisioni al di fuori della normale gestione della società che possano incidere in modo significativo sull’offerta.
Tale norma può essere, comunque, aggirata tramite l’adozione di una delibera dell’assemblea degli azionisti espressamente convocata al fine di deliberare su tali atti ed approvata con i due terzi dei voti espressi. Inoltre, tale regola non si applica alle societa’ portoghesi qualora un’offerta sia effettuata da una societa’ straniera nel cui paese non e’ prevista una norma di neutralita’.
Esistono regole che consentono alle società portoghesi di prevedere nel proprio statuto che restrizioni applicabili al trasferimento di titoli e all’esercizio dei diritti di voto nella società siano sospesi in relazione a un’offerta pubblica di acquisto e che, qualora l’offerente acquisisca più del 75 per cento del capitale sociale con diritti di voto della società a seguito dell’acquisizione, le limitazioni al trasferimento di titoli e all’esercizio del diritto di voto cessino di applicarsi all’offerente.
Tali limitazioni, se adottate, sono valide per 18 mesi e devono essere successivamente rinnovate con delibera adottata dagli azionisti nel corso di un’assemblea generale. Cio’ garantisce che lo statuto di una società non possa prevedere che qualsiasi decisione di modifica o eliminazione dei vincoli alla vendita di titoli o all’esercizio del diritto di voto debba essere approvata con una maggioranza superiore al 75 per cento dei voti pronunciati.
Ai sensi del decreto-legge n. 20/2016, gli istituti finanziari sono tenuti a deliberare ogni cinque anni sul mantenimento delle eventuali limitazioni al diritto di voto previste dal proprio statuto. Tale decisione può essere presa a maggioranza semplice se proposta dal consiglio di amministrazione. La mancata adozione di tale decisione rende la limitazione invalida.
La legge richiede, inoltre, che qualsiasi patto parasociale di società quotate che miri a garantire o impedire il successo di un’offerta pubblica di acquisto sia comunicato al CMVM (Comissáo do Mercado de Valores Mobiliarios). La mancata osservanza di tale previsione rende nulla qualsiasi decisione approvata in esecuzione di tali accordi.
Inoltre, il consiglio di amministrazione deve preparare una relazione, accessibile al pubblico, quando riceve un’offerta pubblica di acquisto, attestante la valutazione dell’offerta stessa da parte del consiglio, comprensiva di informazioni sui voti espressi nella delibera del consiglio di amministrazione che l’ha approvata e l’esistenza di conflitti di interesse tra gli amministratori della società e i destinatari dell’offerta.
Il contatto primario tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti avviene in occasione dell’assemblea generale annuale degli azionisti, alla quale partecipano abitualmente gli amministratori.
Altre occasioni formali di contatto possono derivare dall’esercizio, da parte degli azionisti, del loro diritto all’informazione.