La proposta di introdurre un Registro pubblico per i beneficiari effettivi di immobili e terreni nel Regno Unito detenuti da societa’ straniere risale al 2016. Di recente, il tema e’ tornato a essere una delle priorita’ del Parlamento inglese con l’obiettivo, da un lato, di rendere efficaci le modifiche apportate, nel 2017, alle norme sulle imposte di successione rispetto alle entita’ non britanniche; dall’altro, di contrastare il sempre crescente fenomeno della criminalita’ economica.
Il registro e’ previsto dall’Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, che ha ottenuto il consenso reale, ma non e’ ancora entrato in vigore. Secondo le disposizioni di legge, le entita’ straniere devono registrarsi presso Companies House e fornire i dettagli dei beneficiari effettivi delle societa’ se queste possiedono o intendono acquistare proprieta’ e terreni nel Regno Unito.
Una “overseas entity” e’ una persona giuridica definita tale e disciplinata dalla legislazione di un altro Paese. Secondo le previsioni attuali, non sono soggetti all’iscrizione nel Registro i trust di diritto straniero che possiedono terreni nel Regno Unito. Nel caso in cui i trustee detengano beni tramite veicoli o intestatari aziendali devono iscriversi al Registro. Dunque, l’iscrizione di un trust nel Registro dipendera’ dalla sua struttura. Ad esempio, se il fiduciario di un trust estero è un trustee aziendale non residente nel Regno Unito che qui detiene terreni tramite un’entità estera, tale entità dovrà segnalare i dettagli del trust in quanto il beneficiario effettivo dell’entità è un trustee. Invece, ove un fiduciario aziendale non residente nel Regno Unito detiene direttamente il terreno nel Regno Unito, il fiduciario aziendale dovrà registrare e segnalare i dettagli dei propri titolari effettivi senza necessita’ di indicare i dettagli del trust.
Le disposizioni si applicano nel caso in cui si posseggano terreni, proprieta’ commerciali e residenziali.
Dall’entrata in vigore della legge, le societa’ avranno un periodo di tempo relativamente breve per adempiere alle sue previsioni. Se un’entità estera è proprietaria di un terreno o proprieta’ nel Regno Unito acquisita in Inghilterra o Galles dopo il 1° gennaio 1999, la societa’ ha sei mesi di tempo, dall’entrata in vigore della legge, per registrarsi e indicare il beneficiario effettivo. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il terreno o l’immobile sia ceduto dopo il 28 febbraio 2022 o prima dello scadere dei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge.
Il mancato adempimento degli obblighi di legge ha delle conseguenze sul piano civile e penale.
Le societa’ straniere che gia’ detengono terreni e immobili in Inghilterra e nel Galles non potranno cedere tali beni, se non hanno adempiuto alla registrazione. Quelle che invece acquistano nuovi terreni o immobili potranno essere registrati come proprietari solo se si sono iscritte nel Registro.
Quanto alla definizione di “registrable beneficial owner” prevista dalla legge, si rinvia al regime di “People with Significant Control” (PSC)” delle società britanniche. Un “titolare effettivo” può essere una persona fisica o un’altra persona giuridica che soddisfa uno o più dei seguenti requisiti:
- detiene più del 25% delle azioni dell’entità estera, direttamente o indirettamente
- detiene più del 25% dei diritti di voto dell’entità, direttamente o indirettamente
- ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione dell’entità
- esercita un’influenza notevole o il controllo sull’entità.
Laddove i fiduciari di un trust soddisfino uno qualsiasi dei suddetti requisiti, la persona che ha un controllo o un’influenza significativa sulle attivita’ di tale trust si qualifica come beneficiario effettivo. Le informazioni richieste ai fine della registrazione includono: nome, data di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza. Tali dati dovranno essere aggiornati annualmente. E’ anche possibile chiedere la cancellazione, se la societa’ straniera non e’ piu’ proprietaria di immobili e terreni nel Regno Unito.
La legge specifica che, quando un trust è un beneficiario effettivo, le informazioni fornite devono includere anche il nome del trust e la data in cui è stato creato. Potrebbero anche essere richieste informazioni aggiuntive sui beneficiari, il disponente o qualsiasi altra persona che ha controllo o poteri in relazione al trust (compreso il protector).
Il Registro sara’ tenuto da Companies House e le informazioni saranno accessibili al pubblico (ad eccezione degli indirizzi di residenza e delle date di nascita). Una volta completato il processo di registrazione, le entità estere riceveranno un “ID entità estero” dal Registrar of Companies.
Con particolare riferimento ai Trust, la previsione di questo registro viene di fatto a sovrapportsi al Trust Registration service, dove gli amministratori di un trust straniero devono gia’ fornire i propri dettagli.