Il 20 gennaio 2022, l’OCSE ha pubblicato una nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Queste linee guida forniscono una guida sull’applicazione del “arm’s length principle” o principio di libera concorrenza per la valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate. Le linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono ai contribuenti un quadro di riferimento per la loro analisi dei prezzi di trasferimento e sono seguite da molte amministrazioni fiscali, comprese le autorità fiscali del Lussemburgo.
La nuova versione delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sostituisce la precedente edizione delle linee guida del 2017. La versione 2022 consolida in un’unica pubblicazione tutti i cambiamenti che sono stati fatti dal 2017.
Le tre importanti linee direttrici sono state incorporate alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento:
- La nuova guida sulle transazioni finanziarie* che è stata la prima guida dell’OCSE ad affrontare gli aspetti dei prezzi di trasferimento e l’applicazione del principio di libera concorrenza alle transazioni finanziarie. Questa guida è ora inclusa nel Capitolo I e nel nuovo Capitolo X delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.
*Rapporto OCSE “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions” pubblicato l’11 febbraio 2020.
- La guida rivista e pubblicata nel 2018 sul metodo della divisione degli utili transazionali*, fornisce chiarimenti su quando e come i metodi di divisione degli utili possono essere applicati, nonché una serie di esempi che illustrano l’applicazione pratica. La nuova versione della guida si trova ora nel Capitolo II e nell’Allegato II di questo Capitolo delle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
*Rapporto OCSE “Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method” pubblicato il 21 giugno 2018.
- La guida pubblicata nel 2018 sul trattamento degli intangibili di non facile valutazione* ha lo scopo di fornire una comprensione e una pratica comune tra le amministrazioni fiscali sull’applicazione degli aggiustamenti secondo l’approccio hard-to-value-intangibles. Questa guida è incorporata in un nuovo allegato II al capitolo VI delle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
*Rapporto OCSE “Guidance for Tax Administrations on the Applicationof the Approach to Hard-to-Value Intangibles” pubblicato il 21 giugno 2018.
Inoltre, la nuova versione ricomprende le modifiche di uniformità che sono state fatte al resto delle linee guida.
Anche se le nuove linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento non introducono grandi cambiamenti ai principi dei prezzi di trasferimento, i contribuenti dovrebbero esserne consapevoli e dovrebbero continuare a monitorare le future modifiche a queste linee guida al fine di garantire la loro conformità al principio di piena concorrenza.
Chi dovrebbe essere a conoscenza di questi cambiamenti?
L’adozione della nuova guida sulle transazioni finanziarie è particolarmente rilevante per le società che operano in Lussemburgo, in particolare per quelle coinvolte in attività di finanziamento come i fondi di investimento o le attività bancarie, poiché possono essere spesso coinvolte in transazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova guida. In questo contesto, il principio dell’”arm’s lenght” determina cosa dovrebbe essere trattato come debito a fini fiscali, al posto del capitale.
I prestiti infragruppo dovrebbero essere analizzati considerando sia la prospettiva dei prestatori che quella dei mutuatari. Occorre prestare particolare attenzione all’affidabilità creditizia delle entità mutuatarie, applicando i rating del credito su base individuale o un rating del credito di gruppo se quello individuale non è disponibile.
Sebbene queste disposizioni non siano considerate legge vincolante, le autorità fiscali del Lussemburgo seguono e applicano le linee guida dell’OCSE. In questo modo, l’applicazione di queste disposizioni dà l’opportunità alle amministrazioni fiscali di riqualificare i prestiti infragruppo in capitale, negare la deduzione degli interessi e applicare la ritenuta alla fonte, se del caso. Pertanto, si raccomanda ai contribuenti di assicurare l’allineamento delle loro transazioni finanziarie intrasocietarie al principio dell’arm’s length. Dall’altra parte, le società lussemburghesi dovrebbero anche essere consapevoli della nuova guida sul metodo della divisione degli utili transazionali, specialmente se queste transazioni sono state effettuate in base al principio dell’arm’s length.
Dall’altra parte, le società lussemburghesi dovrebbero anche essere consapevoli della nuova guida sul metodo della divisione degli utili transazionali, specialmente se sono coinvolte in operazioni commerciali altamente integrate. Questo metodo viene tipicamente in rilievo per le società che si occupano di beni immateriali come la proprietà intellettuale, o che sono coinvolte nella fornitura di servizi di R&S o di servizi di marketing.
Tuttavia, il metodo della ripartizione degli utili è anche preso in considerazione nel contesto dei servizi di gestione di fondi in cui la gestione altamente specializzati è fornita da varie parti in modo così integrato che non è possibile remunerarli separatamente.
Infine, l’approccio OCSE rivisto sui beni immateriali di difficile valutazione (“HTVI”) può essere particolarmente rilevante per le società coinvolte nel trasferimento di beni immateriali o diritti su beni immateriali per i quali non esiste alcun paragone al momento della valutazione, come i prodotti altamente innovativi o primi nel loro genere, sviluppati da società che svolgono attività di R&S. Nel determinare il valore di libera concorrenza ex ante di un cosiddetto HTVI, la Guida consente l’uso di risultati ex post dell’uso di un intangibile. Questo approccio può essere utilizzato dai contribuenti e dalle amministrazioni fiscali.