Secondo il diritto contrattuale inglese, i contratti possono essere stipulati senza precise formalità e, conseguentemente, per essere validi non devono essere stipulati in forma scritta. Gli elementi principali che devono essere presenti sono:
- Offerta ed accettazione
L’accordo tra le parti viene raggiunto attraverso la compresenza di un’offerta e di una corrispondente accettazione.
Affinché si abbia un’offerta, questa deve essere comunicata alla controparte, deve essere specifica e idonea ad essere accettata, nonché resa con l’intento di essere vincolati dall’offerta. In quanto tale, l’offerta si distingue dall’invito a contrattare. Esempi di inviti a contrattare sono le pubblicità, nelle quali il venditore invita l’acquirente a contrattare ma è l’acquirente che effettua l’offerta. L’offerta può essere terminata tramite revoca, rifiuto o scadenza del termine per l’accettazione.
L’accettazione è l’espressione finale ed incondizionata di consenso dei termini dell’offerta. Deve essere comunicata all’offerente e, per essere efficace, deve corrispondere esattamente ai termini dell’offerta, senza che vi siano apportate modifiche. L’accettazione si può avere tramite una condotta della controparte, ma deve essere chiaro che l’atto compiuto corrisponde ad accettazione dell’offerta.
- Corrispettivo economico
Il corrispettivo è un elemento essenziale del contratto. Nonostante non debba essere proporzionale o adeguato, deve avere comunque un certo valore. Un accordo senza corrispettivo costituisce una donazione.
Un corrispettivo corrisposto nel passato non è ritenuto valido in relazione ad un obbligazione presente. Se una parte soddisfa un’obbligazione preesistente, non potrà fare affidamento su quella come corrispettivo per nuove obbligazioni assunte dalla controparte.
- Intenzione di creare un rapporto giuridicamente vincolante
In assenza di una comune intenzione di creare un rapporto giuridicamente vincolante, il contratto non può dirsi perfezionato. Il tribunale, nell’accertare la presenza di tale intenzione, considererà la condotta oggettiva delle parti. Nel caso di un contratto commerciale, vige la presunzione, confutabile, che le parti abbiano inteso essere giuridicamente vincolate dal contenuto del contratto.
- Certezza dei termini
Altro elemento essenziale del contratto è la certezza dei termini. I termini contrattuali non devono essere ambigui e, se tutti i termini non sono stati accettati con certezza dalle parti, il contratto non sarà ritenuto valido e vincolante.
Oltre agli elementi essenziali appena descritti, le parti possono prevedere che alcuni requisiti siano soddisfatti prima di adempiere alle obbligazioni del contratto, i cosiddetti “condition precedent” (prerequisiti). I prerequisiti non devono essere espressamente definiti come tali, ma deve risultare chiaro dalla loro formulazione letterale che il loro rispetto è necessario affinché le obbligazioni contrattuali siano dovute.
Esistono poi i cosiddetti “condition subsequent”, che si hanno quando si prevedono alcune situazioni al verificarsi delle quali, o al mancato verificarsi delle quali, il contratto si dice risolto.
In applicazione del Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999, qualsiasi contratto stipulato dopo l’11 maggio 2000 può prevedere un beneficio per una parte terza, ma non può imporre nessun obbligo o dovere gravante su una parte terza.
Il beneficiario non può essere implicito, ma deve essere espressamente previsto nel contratto, in quanto viene in esso nominato o perché fa parte di una classe di soggetti identificati nel contratto.
Nel caso in cui non si abbia un contratto giuridicamente vincolante, in alcune circostanze è comunque possibile per le parti del presunto contratto far valere i propri diritti. Si parla di “promissory estoppel” quando, in assenza di un corrispettivo per una promessa, il tribunale ritiene che sarebbe ingiusto considerare la promessa non vincolante. Tale istituto prevede la presenza di tre elementi fondamentali:
– una promessa fatta da una delle parti di non far valere i propri diritti nei confronti della controparte;
– l’intenzione, da parte dell’offerente, che la controparte faccia affidamento sulla promessa; e
– la controparte abbia effettivamente fatto affidamento sulla promessa.