La formazione del contratto
Il contratto è un accordo che si conclude con il libero consenso delle parti, competenti a contrarre per un corrispettivo, e avente un oggetto lecito. L’ accordo non deve essere espressamente dichiarato nullo dalla legge e può, fatte salve alcune disposizioni di legge, essere redatto per iscritto, oralmente o in parte per iscritto e in parte oralmente o può essere stipulato implicitamente sulla base della condotta delle parti.
In poche parole, un contratto ai sensi della legge cipriota è un accordo tra due o più persone su una determinata materia, che crea obblighi e diritti specifici e che è legalmente valido e applicabile. Un contratto non deve necessariamente essere in forma scritta, fatta eccezione per quei casi in cui ciò è espressamente previsto dalla legge.
Offerta e accettazione
Regola fondamentale del diritto contrattuale è che, affinché un contratto sia valido ed applicabile, deve necessariamente essere presente un’offerta ed un’accettazione.
Un’offerta sussiste quando una parte indica all’altra la sua volontà di fare, o ad astenersi dal fare, qualcosa, al fine di ottenere il consenso dell’altra persona a compiere tale atto o ad astenersi dal farlo.
Quando la persona alla quale viene presentata l’offerta esprime il proprio consenso, l’offerta si dice accettata.
Un’offerta va distinta da un invito a trattare o da un invito a negoziare perché quest’ultimo non può essere accettato come tale. La risposta a un tale invito è essenzialmente un’offerta. Ad esempio, un listino prezzi costituisce un invito a trattare o un invito a negoziare e un ordine è un’offerta che deve essere accettata per creare un contratto vincolante.
L’accettazione costituisce l’approvazione assoluta e incondizionata dei termini di un’offerta.
L’accettazione deve essere comunicata all’offerente e può essere comunicata: per iscritto, oralmente, può essere dedotta dal comportamento delle parti, o tramite un concordato metodo di accettazione.
Va notato che il silenzio non può essere considerato come accettazione, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano deciso di considerarlo tale.
Il corrispettivo è necessario per rendere un contratto valido; il corrispettivo non deve essere adeguato, ma deve essere sufficiente. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, inclusi i casi in cui una parte fornisca una garanzia gratuita mediante un atto, o faccia una promessa gratuita. Infine, il contratto è nullo quando il corrispettivo è illegale.
Intenzione di creare rapporti giuridici
La reciproca intenzione delle parti di creare rapporti giuridici costituisce un fattore significativo per considerare la validità e l’applicabilità di un contratto. Si presume che tale intenzione esista per i contratti commerciali ma non negli accordi familiari, sociali e amichevoli.
Capacità di contrattare
Come regola generale, ogni persona è ritenuta capace di stipulare un accordo, ad eccezione delle persone incapaci di intendere e di volere e di quelle considerate dalla legge non idonee. Per le parti che non hanno raggiunto l’età di 18 anni al momento della formazione di un contratto, si applica la legge in vigore al momento della stipulazione del contratto.
Formalità richieste dalla legge
Un accordo può essere stipulato per iscritto, oralmente o in parte per iscritto e in parte oralmente o, ancora, può essere implicito sulla base del comportamento delle parti. Tuttavia, esistono disposizioni specifiche che stabiliscono che determinate formalità devono essere soddisfatte. Ad esempio, nel caso di locazione di un bene immobile per un periodo superiore a un anno, il contratto deve essere in forma scritta e firmato da ciascuna parte contraente, alla presenza di almeno due testimoni.
Certezza dei termini
La legge stabilisce che gli accordi il cui significato non è certo, o che non può essere interpretato in modo da renderlo inequivocabile, sono nulli. I tribunali dovrebbero cercare di considerare un contratto valido quando l’incertezza di un termine non influisce sulla chiarezza generale del resto del contratto o le condizioni del contratto sono sufficientemente chiare.
Terzi beneficiari
Applicando la dottrina contrattualistica della “privity of contract” ai contratti a favore di terzi, si crea una lacuna normativa. Tale dottrina limita gli effetti del contratto nei confronti delle sole parti contraenti. Più precisamente, il terzo che ha subito un danno per inadempimento contrattuale non ha alcuna pretesa e quindi non è autorizzato a richiedere un risarcimento per i danni subiti. Nell’ordinamento giuridico cipriota non è stato adottato uno strumento legislativo specifico per far fronte a tale problema. Nonostante ciò, un terzo ha il diritto, in alcune circostanze, di far valere un contratto di cui non è parte, come, ad esempio, in un contratto concluso dal suo agente, in caso di reclami assicurativi.