A livello globale, tutte le imprese stanno affrontando numerose difficoltà a seguito dello scoppio della pandemia COVID-19. Una di queste riguarda l’impatto che la diffusione del coronavirus avrà sull’adempimento dei contratti commerciali.
Pertanto, c’e’ da chiedersi se (ed in quale misura) le previsioni sulla forza maggiore nell’ordinamento inglese o la dottrina inglese di common law della “frustration” possano essere utilizzati in questo contesto.
Forza maggiore
In termini generali, una clausola di forza maggiore permette ad una o più parti di non adempiere a delle previsioni contrattuali (in tutto o in parte) a causa del sorgere di eventi che non dipendono dalla condotta delle parti e da queste non prevedibili.
Nell’ordinamento inglese, la definizione di forza maggiore non è contenuta in nessuna normativa e non può essere considerata come termine implicito in un contratto (a differenza di quello che accade in numerosi ordinamenti di civil law europei).
L’ambito di applicazione di una clausola di forza maggiore, e la possibilità che questa ricomprenda anche la situazione relativa al diffondersi del COVID-19, dipenderà dalla formulazione letterale della specifica clausola, come stipulata tra le parti.
In generale, si possono individuare due questioni principali che le imprese dovrebbero porsi a tale riguardo:
- Ambito applicativo: la pandemia COVID-19 rientra nell’ambito di applicazione della relativa clausola di forza maggiore inserita nel contratto, sia in modo specifico (attraverso il ricorso a formulazioni quali “pandemia”, “epidemia” o “malattia infettiva”) o in via generale (ad esempio, eventi al di fuori del controllo dalle parti)?
- Effetto: la clausola in questione si applica solamente in caso di impossibilità totale di esecuzione del contratto o entra in gioco anche quando l’esecuzione è meramente interrotta o disturbata? Quali sono i diritti riconosciuti alle parti nel caso del sorgere di un evento simile?
È utile ricordare che l’aumento dei costi che una parte deve sostenere per adempiere alle previsioni contrattuali non sempre è sufficiente ad invocare una clausola di forza maggiore e, di solito, alle parti sarà richiesto di adottare tutte le misure ragionevoli per alleviare gli effetti dell’evento prima di poter beneficiare della clausola di forza maggiore.
Ad esempio, se come risultato del COVID-19, si verificano delle carenze di personale o problemi relativi alle forniture a causa delle linee guida che riguardano l’autoisolamento, l’attività colpita dovrà comunque valutare il ricorso a tutte le risorse disponibili ed accessibili a disposizione, anche se ad un costo superiore.
Le conseguenze del verificarsi di un valido evento di forza maggiore comprendono, tipicamente, una proroga dei termini per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali o la sospensione della performance contrattuale. Alcune previsioni permettono la risoluzione del contratto, ma ciò dipende dalla previsione e dalla natura dell’evento.
La dottrina della frustrazione
La dottrina della “frustration” è un concetto previsto dalla dottrina inglese di common law, che trova applicazione quando un significativo cambiamento delle circostanze rende l’esecuzione del contratto radicalmente differente da quella inizialmente pattuita. Come nel caso della forza maggiore, il verificarsi dell’evento deve essere fuori dal controllo delle parti e non causato dalla loro negligenza.
La frustrazione di un contratto si traduce nella risoluzione dell’intero contratto.
Tuttavia, il tribunale non applicherà tale istituto solamente perché la performance del contratto è divenuta maggiormente onerosa o se tale performance si traduce in un aumento dei costi gravanti su una parte, diversi da quelli inizialmente stabiliti. Occorre che si sia verificato un evento imprevedibile che renda l’adempimento contrattuale impossibile o renda un’obbligazione contrattuale totalmente diversa da quella pattuita.
Nel contesto del COVID-19, un esempio di evento frustrante può ricomprendere uno scenario in cui il Governo imponga un blocco che rende illegale la consegna di merci e beni da parte dei fornitori.
In questa situazione, l’imposizione di restrizioni da parte del Governo ha reso la performance del contratto impossibile per illegalità della performance stessa. Questa situazione è diversa da quella in cui le stesse restrizioni causino una carenza di personale, traducendosi in una forte difficoltà nell’adempimento dei termini contrattuali, senza tuttavia rendere impossibile la loro realizzazione.
I tribunali inglesi sono solitamente riluttanti nel ricorrere alla dottrina della frustrazione e, solitamente, questa non verra’ applicata nei casi in cui le parti abbiano previsto una clausola di forza maggiore all’interno del contratto.
Di conseguenza, la frustrazione del contratto risulta un’opzione percorribile solamente in assenza di una clausola di forza maggiore.
In seguito all’attuale emergenza, le imprese e le società dovranno riesaminare tutti i loro contratti onde valutare la convenienza di consultarsi con le controparti raggiungere eventuali accordi su una possibile rinegoziazione o differimento dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le imprese dovranno considerare non solo la loro possibilità di ricorrere a clausole di forza maggiore, ma anche il rischio che i loro fornitori principiali non siano in grado di consegnare i beni o prestare i servizi come previsti da contratto ed invocare loro stessi l’applicazione della clausola di forza maggiore o della dottrina della frustrazione.