Nel caso Matter of the C Trust [2019] SC (Bda) 44 Civ (22 luglio 2019) è stata emessa un’importante decisione relativa al potere del tribunale di intervenire nell’amministrazione di un trust per approvare le azioni di fiduciari nominati in modo improprio. Il caso è importante poiché conferma la competenza intrinseca del tribunale, al momento della nomina dei fiduciari, a concedere loro il permesso di amministrare la fiducia sulla base del fatto che erano stati nominati correttamente in una data precedente.
Il Trust prevedeva un protector ma l’entità aziendale che aveva agito come tale per alcuni anni (e aveva preteso di nominare l’attore come trustee nel 2015) non era in realtà il protector. Il querelante, essendo stato informato dell’inesattezza della nomina, ha chiesto un ordine ai sensi della sezione 31 (1) del Trustee Act del 1975 per la nomina e un ordine che confermava che era libero di continuare a gestire i beni del Trust sulla base della validità della nomina a partire dal 2015.
Lo Chief Justice ha emesso gli ordini richiesti e, nel far ciò, ha accettato che il tribunale avesse una giurisdizione autorizzata a intervenire nell’amministrazione di un trust. Sono stati invocati i casi di Re New [1901] 2 Ch 534, In the Matter of the Z Settlement [2016] JRC 048 e Schmidt contro Rosewood Trust Limited [2003] 2 AC 709 a sostegno della conclusione secondo cui il tribunale può, nell’esercizio della propria giurisdizione inerente, disporre che gli attuali amministratori fiduciari lascino indisturbati gli atti o le omissioni degli amministratori fiduciari precedenti, la validità della cui nomina può essere contestata. Il risultato è che la fiducia può essere amministrata sullo stesso piano come se quegli atti fossero stati validamente fatti con l’autorità dei fiduciari debitamente costituiti.